1.La decisione in commento merita una particolare segnalazione per avere aperto la via ad una forma di tutela delle minoranze linguistiche diversa ed ulteriore rispetto a quella contenuta nella gabbia costruita dalla legge n.482 del 1999 in attuazione dell’art.6 Cost. e dalle disposizioni di alcuni Statuti speciali per i gruppi alloglotti delle rispettive Regioni ad autonomia differenziata.
Limitando il discorso alla disciplina generale ex art. 6 Cost., occorre ricordare che la legge del 1999 non è intervenuta nel vuoto normativo, esistendo già numerose disposizioni disperse in varie leggi nazionali e in non pochi Statuti e leggi delle Regioni. Essa è stata adottata – non senza contrasti – per assicurare una disciplina organica di attuazione dell’art.6 Cost. soprattutto a seguito delle sollecitazioni derivanti da determinazioni di diritto internazionale adottate a seguito della disgregazione della ex Jugoslavia e dei conflitti nell’area balcanica. Tra queste, come è noto, – oltre alla Risoluzione dell’assemblea generale delle Nazioni unite del 1992 recante una “ “Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche” - spiccano due documenti del Consiglio d’Europa : la Carta delle lingue regionali o minoritarie del 1992 – non ancora ratificata dall’Italia - e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995 (regolarmente ratificata).
Senza che sia necessario riprendere qui la problematica più generale circa la definizione giuridica di ”minoranza” e delle diverse qualificazioni di questa (nazionale, etnica, linguistica, religiosa, razziale), basterà ai limitati fini di questa annotazione, soltanto ricordare che nell’ordinamento italiano, a livello costituzionale, la generale protezione delle minoranze linguistiche si trova innanzi tutto negli artt.3 e 6 Cost., i quali offrono un doppio profilo di garanzia: uno di tipo positivo e promozionale, che ha ad oggetto tali formazioni come gruppi omogenei e minoritari rispetto al resto della popolazione (art.6 e art.3, c.2 Cost.); l’altro, di tipo negativo e tradizionale (art.3, c.1) consistente nel divieto di trattamenti discriminatori in danno dei singoli appartenenti e anche del gruppo come tale.
In ogni caso, l’oggetto della protezione risulta essere sia il gruppo inteso come comunità umana aggregata intorno ai valori identitari socio-culturali sia i singoli membri.
Non è poi superfluo sottolineare che oggetto della tutela degli artt.6 e 3 sono queste minoranze, e non la lingua di per sé considerata, anche, cioè, se non parlata attualmente da un gruppo minoritario. La lingua appare protetta solo in quanto uno, e forse il principale, dei fattori identitari del gruppo stesso, e non in sé e per sé come mero fatto culturale ( come sarebbe per esempio per il latino, o altra lingua “morta” ). Del resto, curiosamente, neppure l’italiano è tutelato di per sé - nella Costituzione - come lingua “ufficiale” - se si eccettuano gli accenni degli Statuti speciali - mentre la sua proclamazione generale è contenuta dell’art.1 della legge n.482 del 1999.