1. In merito alla sentenza n. 325 del 2010, oggetto del nostro commento, mi soffermerò su cinque punti, tutti strettamente collegati tra loro. Ritengo infatti cinque i punti fondamentali sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 325 che, è bene ricordare, era chiamata a decidere sul regime delle competenze legislative tra Stato e regioni in tema di servizi pubblici locali, a seguito di ricorsi in via principale presentati da sette regioni.
2. La Corte in particolare si sofferma sui seguenti cinque punti:
a. tra i servizi di interesse economico-generale e servizi pubblici di rilevanza economica vi sarebbe una sostanziale coincidenza ed omogeneità: sarebbero due identiche categorie giuridiche;
b. il diritto comunitario consentirebbe, ma non imporrebbe, ai servizi di interesse economico generale, l’affidamento della gestione ad un soggetto di diritto pubblico;
c. in virtù del suddetto assunto, lo Stato italiano con l’art. 23 bis avrebbe scelto con autonoma decisione politica (norma a questo punto non “comunitariamente necessaria”) il proprio modello di gestione, escludendo appunto il ricorso ad un ente di diritto pubblico;
d. l’art. 35, comma 8 della l. n. 448 del 2001, e successive modifiche, escluderebbero la possibilità di affidare la gestione del servizio all’azienda speciale;
e. i servizi di interesse economico generale, in quanto rientranti nella materia della tutela concorrenza, sarebbero di individuazione e competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Proviamo a ragionare intorno a questi cinque punti, riservandoci ovviamente, in altra sede, di produrre approfondimenti più circostanziati e di natura più tecnica.