SOMMARIO: 1. Il caso Smith e la questione della «giurisdizione» di cui all’art. 1 CEDU. – 2.1 I precedenti europei: Bankovic e la giurisdizione «prevalentemente territoriale». – 2.2 (segue): Issa e la teoria degli effetti. – 2.3 (segue): Ocalan e il controllo su una persona. – 2.4 (segue): Medvedyev e il controllo pieno ed esclusivo «at least de facto». – 2.5 (segue): Isaak e l’impossibilità di commettere fuori dai propri confini violazioni che uno Stato non potrebbe porre in essere nel proprio territorio. – 2.6 (segue): Al-Saadoon e il controllo di fatto (e solo successivamente anche di diritto). – 3.1 I precedenti inglesi: Al-Skeini e l’inapplicabilità della CEDU «outside the area of the Council of Europe». – 3.2 (segue): Gentle e l’inapplicabilità della CEDU a questioni «politiche». – 4.1 Il caso Smith: la Corte d’Appello e la «personal jurisdiction». – 4.2 (segue): Lord Phillips e l’impossibilità di riconoscere alla CEDU un ambito di applicazione più ampio rispetto alla Corte di Strasburgo. – 4.3 (segue): gli altri Law Lords della maggioranza. – 4.4 (segue): Lord Mance, gli altri Law Lords dissenzienti e la «mutual relationship» tra uno Stato e i suoi cittadini. – 5. Interpretazione dell’art. 1 CEDU e universalità dei diritti. – 6. Oltre i limiti della territorialità: la «giurisdizione» come potere.
1. - Il caso Smith e la questione della «giurisdizione» di cui all’art. 1 CEDU
L’applicabilità della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ad atti che, anche se riconducibili agli Stati firmatari, siano posti in essere o abbiano effetto nel territorio di uno Stato che non è parte del Consiglio d’Europa è un tema che «has been the subject of a long evolution in the case law of the Strasbourg organs» e presenta alcuni profili ancora irrisolti.
L’art. 1 CEDU individua nella «giurisdizione» degli Stati il limite dell’obbligo, gravante su di essi, di rispettare i diritti dell’uomo.
Sulla corretta definizione di questo termine, però, la Corte di Strasburgo sinora «has failed to provide clear answers» . Infatti, se la sentenza Bankovic ha accolto una nozione di giurisdizione «prevalentemente territoriale», le pronunce successive sembrano aver ampliato il novero delle ipotesi di applicazione extraterritoriale della CEDU e offrono spunti per una ridefinizione del concetto.
Attualmente, quindi, la giurisprudenza della Corte europea «offer little guidance in ascertaining the boundaries of extraterritorial jurisdiction» .