1. Caratteri della Costituzione italiana
La Costituzione italiana allude ai diritti dell’uomo una sola volta, nell’art. 2, la?dove proclama che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalita?, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta? politica, economica e sociale». Diritti giuridicamente proclamati come inviolabili, ma non «sacri» e tanto meno «naturali». Proclamando i diritti inviolabili dell’uomo, i Padri costituenti non intesero infatti alludere a diritti metapositivi1.Coerentemente, la nostra Costituzione non afferma che tutti gli uomini sono eguali tra loro, il che sarebbe stato ammissibile solo in una logica giusnaturalista, esplicitamente rifiutata dai Costituenti (v. infra il § 2). Dispone, invece, all’art. 3 comma 1, che «I cittadini hanno pari dignita? sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», lasciando cosi? intendere che il possesso della cittadinanza potrebbe essere assunto dal legislatore ad elemento diversificante nella disciplina di taluni diritti.Con altrettanta coerenza, la Costituzione sancisce - in una apposita disposizione (l’art. 10 comma 2) - quale sia la fonte di disciplina dello straniero, a tal fine prescrivendo che «La condizione giuridica dello straniero e? regolata dalla legge in conformita? delle norme e dei trattati internazionali». Rilevante sul punto e? pero? anche il primo comma della stessa disposizione, secondo cui «(l)’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».
Tale disposizione implica infatti l’immediata generale applicabilita delle norme del diritto internazionale consuetudinario che prevedono la spettanza di un minimum di garanzie.La Costituzione italiana e? lunga e articolata. Cio? implica importanti conseguenze ermeneutiche: le singole parole di essa, proprio perche? contenute in articolate disposizioni non di rado costituite da piu? di un comma, possiedono - da un punto di vista interpretativo - un significato piu? vincolante di quello degli enunciati costituzionali meramente «di principio» - quali «Il Congresso non potra? porre in essere leggi (...) per limitare la liberta? di parola o di stampa»2 oppure «La liberta? dell’arte e? garantita»3 e cosi? via -, nei confronti dei quali la discrezionalita? del legislatore e degli organi giurisdizionali e? certamente maggiore4. Di qui la conseguenza che, diversamente da altri ordinamenti, l’interprete della Costituzione italiana non puo? eludere il fatto - solitamente trascurato – che la Parte prima della Costituzione recita «Diritti e doveri dei cittadini», pressappoco come nella Costituzione di Weimar dell’11 agosto 19195, e non come la De?claration del 26 agosto 1789 intitolata ai «Diritti dell’Uomo e del Cittadino».Cio? non di meno, all’interno della Parte prima, mentre i diritti proclamati nel titolo IV («Rapporti politici») sono attribuiti sempre e soltanto ai cittadini, i diritti proclamati nel titolo I («Rapporti civili»), nel titolo II («Rapporti etico-sociali») e nel titolo III («Rapporti economici») sono riconosciuti a «tutti» (cosi?, ad esempio, la liberta? di religione e di manifestazione del pensiero e il diritto di agire in giudizio: artt. 19, 21 e 24) oppure sono riconosciuti impersonalmente (cosi?, ad esempio, nell’art. 13 comma 1: «La liberta? personale e? inviolabile»; nell’art. 23: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo? essere imposta se non in base alla legge» o nell’art. 25: «Nessuno puo? essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»).Nel titolo I («Rapporti civili») sono esclusivamente riconosciute ai cittadini soltanto le liberta? di circolazione (art. 16), di riunione (art. 17) e di associazione (art. 18) nonche? il diritto a non essere estradato (art. 26) (che non puo? ovviamente essere riconosciuto ad altri).