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LA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO E L’AMBIGUO RICHIAMO ALL’ART. 138 COST

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LA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO E L’AMBIGUO RICHIAMO ALL’ART. 138 COST.*
Osserv. a Corte cost., sent. n. 23/11


1. Due sono i motivi di riflessione che suscita la sent. n. 23 del 2011: il primo è dato dalla svolta giurisprudenziale a proposito dell’ambito applicativo dell’art. 420-ter c.p.p., il secondo riguarda l’ambiguità del richiamo all’art. 138 oltre che all’art. 3 Cost., come norma-parametro violata dall’art. 1 comma 4 l. n. 51 del 2010.

2. Sul primo punto. E’ di tutta evidenza che la Corte costituzionale, respingendo la q.l.c. dell’art. 1 comma 1 della l. n. 51 del 2010, ancorché a prezzo di una severa interpretazione adeguatrice, abbia contraddetto quanto dalla stessa Corte affermato nella sent. n. 262 del 2009 con specifico riferimento all’applicabilità dell’art. 420-ter c.p.p. anche alle alte cariche dello Stato.
In quell’importante decisione, con la quale fu dichiarata l’incostituzionalità della l. n. 124 del 2008, la Corte sottolineò, con riferimento all’art. 420-ter c.p.p., che esso costituisce «uno strumento processuale posto a tutela del diritto di difesa di qualsiasi imputato, come tale legittimamente previsto da una legge ordinaria come il codice di rito penale, anche se tale strumento, nella sua pratica applicazione, va modulato in considerazione dell’entità dell’impegno addotto dall’imputato» . Pertanto «…il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processo penale e non sarebbe stata necessaria la norma denunciata per tutelare, sotto tale aspetto, la difesa dell’imputato impedito a comparire nel processo per ragioni inerenti all’alta carica da lui rivestita. Come questa Corte ha rilevato, la sospensione del processo per legittimo impedimento a comparire disposta ai sensi del codice di rito penale contempera il diritto di difesa con le esigenze dell’esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale» .
Ma v’è di più. Subito dopo la prima delle due frasi qui trascritte, la Corte avvertiva Parlamento e Governo che «sarebbe intrinsecamente irragionevole e sproporzionata, rispetto alla suddetta finalità, la previsione di una presunzione legale assoluta di legittimo impedimento derivante dal solo fatto della titolarità della carica» .
Alla luce di queste puntualizzazioni si era perciò giustamente concluso, dai commentatori della sent. n. 262 del 2009, che «non sembrano rimanere spazi aperti per l’introduzione del legittimo impedimento assoluto» .
 

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