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LE RICADUTE SULL’ORDINAMENTO ITALIANO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE DEL 24 NOVEMBRE 2011 SULLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO-GIUDICE

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1. Per poter adeguatamente apprezzare la consistenza delle ricadute sull’ordinamento italiano dell’annotata sentenza è opportuno ricordare, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia: 1) che il principio della responsabilità dello Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione europea è inerente al sistema del Trattato , e ciò «conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri» ; 2) che «se fosse escluso che i singoli potessero ottenere, a talune condizioni, il risarcimento dei danni loro arrecati da una violazione del diritto comunitario» verrebbe posta in dubbio «la piena efficacia delle norme comunitarie che conferiscono simili diritti» ; 3) che, al contrario del nostro ordinamento, non v’è il minimo spazio per la considerazione degli stati soggettivi nella valutazione dell’illecito extracontrattuale, e quindi per la rilevanza del dolo e della colpa .
Con riferimento specifico all’effetto vincolante della sentenza annotata sul nostro ordinamento, deve poi essere ulteriormente premesso che, con la sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, la Grande Sezione della Corte di giustizia, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva dichiarato: 1) «Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale»; 2) «Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01 Köbler».
 

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