1. Mi occuperò soltanto di due punti della sentenza sopra riportata: di quello, determinante per l’esito della decisione, concernente l‘asserita applicabilità all’imputato dell’«obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato» (cons. in dir., n. 6) e dell’altro - meno determinante, ma teoricamente e praticamente non meno importante - relativo al significato e alla funzione della regola che vieta l’apposizione del segreto di Stato su «fatti eversivi dell’ordine costituzionale» (cons. in dir., n. 12).
Non posso tuttavia non rilevare, in apertura di questo mio commento, che con questa decisione la Corte, confermando le chiusure di cui alla sent. n. 106 del 2009, fa tramontare le molte speranze alle quali era stata affidata la lettura costituzionalmente orientata della l. n. 124 del 2007 relativamente al ruolo che la Corte costituzionale avrebbe potuto svolgere nei giudizi per conflitto di attribuzione, non essendo ad essa opponibile, «in nessun caso, il segreto di Stato».
Come esattamente rileva Adele Anzon già nell’intitolazione dell’osservazione che segue, la Corte costituzionale, con la sentenza annotata, «abbandona definitivamente all’esclusivo dominio dell’autorità politica la gestione del segreto di Stato nel processo penale» .
Un abbandono - si badi bene - che è pressoché generale, posto che anche il Co.pa.sir. (del quale fanno parte membri di precedenti governi) non esercita dal canto suo alcun significativo controllo parlamentare sull’opposizione del segreto di Stato . Con la conseguenza che, all’atto pratico, risulta tradita la famosa enunciazione della sent. n. 86 del 1977, secondo la quale gli interessi istituzionali da tutelare col segreto di Stato avrebbero dovuto essere quelli dello Stato-comunità, da mantenere «nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo sorreggono».
Veniamo ora ai due punti.
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SULL’ASSERITA APPLICABILITÀ ALL’IMPUTATO DELL’OBBLIGO DI ASTENERSI DAL DEPORRE SU FATTI COPERTI DAL SEGRETO DI STATO E SULL’INESISTENZA DEI “FATTI EVERSIVI” COME AUTONOMA FATTISPECIE DI REATO
- di: Alessandro Pace