L’a., partendo dalla tesi, già in precedenza ripetutamente esposta, secondo la quale la causa della rigidità delle costituzioni scritte sta nella loro superiorità contenutistica e formale e non già nella previsione di un procedimento speciale di revisione, sottolinea, ancora una volta, come l’assenza di un procedimento speciale di revisione implichi non la flessibilità della costituzione, come da molti ancora sostenuto, bensì l’assoluta immodificabilità della costituzione stessa. Di qui la funzione garantistica delle leggi di revisione che devono, nel contempo, essere strutturate in maniera tale da consentire l’adattamento della costituzione ai tempi mutati senza però renderla flessibile. Di qui la conclusione che la competenza esclusiva della Costituzione a prescrivere le regole della revisione costituzionale dalla quale seguono numerosi importanti corollari quali la doverosa testualità delle modifiche costituzionali, l’inderogabilità delle norme sulla revisione costituzionale e la doverosa omogeneità del contenuto delle leggi di revisione costituzionale.
The author – starting from the thesis, already scholarly known, that the written constitutions are rigid because they are superior both in form and in substance; and not because they need of a special amending procedure in order to be changed – stresses, once again, that the lack of a special amending procedure entails not the flexibility of the constitution, but rather entails - from the legal point of view - the absolute constitutional unamendability.
Therefore the rationale of the “guaranteeing” role of the amending procedure is to adapt the constitutions to the new social needs and issues and, in the meantime, secure the relative stability of the constitutional provisions. Therefore, from this point of view, only the constitution itself is entitled to establish how it can be amended. With the following corollaries: the textuality of the amendments; the unbreakability of the rules concerning the amending power; the homogeneity of the substance of the amending provisions.