Con la recente sentenza n. 119/2015 la Corte costituzionale dichiara illegittima la normativa sul servizio civile nazionale nella parte in cui ne riserva l’accesso ai cittadini italiani. L’importante pronunzia costituisce il punto di partenza per una ricostruzione dell’evoluzione di tale istituto e per l’interpretazione del concetto di “difesa della Patria” alla luce del più ampio dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. In particolare seguendo il ragionamento di fondo della sentenza commentata – è possibile individuare un vero e proprio diritto di avere doveri, ovvero il diritto di tutti (anche degli stranieri) di assolvere i doveri costituzionali (primo fra tutti quello di solidarietà) anche sulla base di una scelta volontaria e spontanea e, dunque, ricorrendo pure ad istituti specificamente individuati ed organizzati dal legislatore, quale appunto il servizio civile nazionale. L’analisi della vicenda che ha portato alla sentenza n. 119 consente poi di soffermarsi su questioni di tipo processuale non meno importanti, quali: a) la natura giuridica dell’attività svolta dalla Corte di Cassazione in sede di enunciazione d’ufficio del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.; b) la questione, strettamente legata alla prima, relativa alla sua legittimazione a sollevare in tale sede di giudizio la questione di legittimità costituzionale; c) la sorte dell’incidentalità e l’ammissibilità della questione sollevata in tale fase di giudizio; d) il rapporto fra i giudici e la Corte costituzionale nella tutela dei diritti fondamentali, le trasformazioni del ruolo dei giudici ed i paradossi dell’interpretazione adeguatrice.
With the recent ruling no. 119/2015 the italian Constitutional Court declared illegal the law on national civil service in so far as it excludes foreigners. The important decision constitutes the starting point for a reconstruction of the evolution of this institution and for the interpretation of the concept of "defense of the homeland" in the light of the wider duty of solidarity enshrined in Article. 2 of the Constitution. In particular following the reasoning underlying the ruling commentary – it’s possibile to affirme that there is a real right to have duties, or the right of everyone (even foreigners) to fulfill constitutional duties (first of all in solidarity) also based on a voluntary and spontaneous choice and, therefore, resorting even to institutions specifically identified and organized by the legislature, which is precisely the national civil service. The analysis of the events that led to the decision n. 119 allows then to dwell on questions of procedural no less important, such as: a) the legal nature of the activity performed by the Court of Cassation in the office of enunciation of the principle of law in accordance with art. 363 c.p.c .; b) the issue, closely related to the first, on its legitimacy to raise in that during the trial the question of constitutionality; c) the admissibility of the question at this stage of proceedings; d) the relationship between the courts and the Constitutional Court in the protection of fundamental rights, the transformation of the role of judges and the paradoxes of interpretation according to the Constitution.