SENTENZA N. 245/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Presidente: Quaranta
Redattore: Quaranta
Oggetto: art. 116, comma 1, c.c. (“Matrimonio dello straniero nella Repubblica”), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Parametri: artt. 2, 3, 29, 31, 117, comma 1, Cost.
Dispositivo: illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 116, co. 1, c.c., novellato dall’art. 1, comma 15, della legge n. 94/2009, limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
La norma censurata viola, innanzitutto, gli art. 2, 3, 29 e 31 Cost..
Benché al legislatore sia certamente consentito dettare norme che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia, nondimeno simili norme restano soggette al sindacato di non manifesta irragionevolezza (cfr. Corte cost. n. 61/2011; n. 187/2010; n. 306/2008). Esse, in particolare, devono costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati nelle scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmente quando siano suscettibili di incidere sul godimento dei diritti fondamentali, tra i quali rientra certamente quello di contrarre matrimonio, riconosciuto dall’art. 2 Cost., dall’art. 16 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1948 e dall’art. 12 della Cedu (cfr. Corte cost. n.445/2002).
Peraltro, i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinati comunità politica, ma in quanto esseri umani, sicché la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto concerne la tutela dei diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi.
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