SENTENZA N. 257/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Presidente: Quaranta
Redattore: Criscuolo
Oggetto: Art. 2, c. 5°, della legge 23/12/2009, n. 191(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010).
Parametri: Artt. 3, 38, comma 2, 53, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 14 Cedu
Dispositivo: inammissibilità con riferimento agli artt. 38, comma 2, e 53 Cost.; non fondatezza con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 Cost.
Il Tribunale remittente dubita – in riferimento agli articoli 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), a norma del quale, “il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato”. Ad avviso del giudice a quo, pertanto, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, la disposizione censurata imporrebbe di ritenere applicabile non l’art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, invocato dai ricorrenti del processo principale, ma il terzo comma dell’art. 3 della legge n. 457 del 1972, come interpretato, alla stregua del quale si dovrebbe pervenire al rigetto delle domande.