1. Una breve ricostruzione della vicenda: i precedenti
Con la sentenza n. 350/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11/2009, per violazione dell’art. 136 Cost., al termine di un giudizio in via principale originato da un ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Trattandosi di una sentenza di accoglimento per violazione del giudicato costituzionale, è necessario ricostruire la complessa vicenda che ha portato, da ultimo, alla pronuncia della Corte.
Già con la sentenza n. 62/2008, il giudice delle leggi aveva accertato l’incostituzionalità totale dell’art. 20, comma 2, della legge provinciale di Bolzano n. 4/2006, in base al quale la Giunta provinciale poteva, riguardo all’obbligo e alle modalità di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, «emanare […] norme in deroga, onde consentire l’iscrizione con procedure semplificate per determinate attività ossia l’esenzione dell’obbligo di iscrizione» .
Ad avviso della Consulta, tale norma era costituzionalmente illegittima perché contraria all’art. 9, numero 10, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige , secondo cui le provincie autonome di Trento e di Bolzano emanano norme legislative, nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in materia di «igiene e sanità».
La norma impugnata si poneva, infatti, in contrasto con l’art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo cui l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e di altre attività connesse.
Come affermato dalla Consulta, «l’adozione di norme e condizioni per l’esonero dall’iscrizione ovvero per l’applicazione in proposito di procedure semplificate attiene necessariamente alla competenza statale, nell’osservanza della pertinente normativa comunitaria».