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FECONDAZIONE ETEROLOGA E DIRITTO DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI. PER UN’ANALISI GIURIDICA DI UNA POSSIBILITÀ TECNICA

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SOMMARIO: 1. Diritto, spazio e tecnica. Il problema del diritto di conoscere le origini biologiche nello specifico contesto della fecondazione eterologa e il vulnus che questa produce ai principi costituzionali in materia di filiazione. - 2. Il diritto maggiore allo status e il diritto minore alla conoscenza delle proprie origini. - 3. Il diritto di conoscere le proprie origini nell'adozione. - 4. Il diritto del figlio nato da fecondazione eterologa di conoscere le proprie origini come rimedio. Profili di responsabilità genitoriale del genitore biologico. - 5. Il diritto di conoscere le proprie origini per un'analisi giuridica della filiazione eterologa.

1. Una legge, sempre che sia in grado di orientare effettivamente la soluzione dei casi pratici ai quali viene applicata, si fa diritto vivente in uno spazio e tempo determinati. Le sfugge non solo ciò che è già avvenuto nel passato e i cui effetti proseguono nel presente, ma anche ciò che avviene in quello spazio che la legge dello stato non raggiunge. Inoltre, nell’epoca contemporanea questo spazio extralegale (dal punto di vista della effettività della legge statuale) risulta dilatato dalla facilità e dalla velocità degli spostamenti delle persone e delle cose, favorendo una sorta di competizione al ribasso fra ordinamenti giuridici che fa parlare taluno di diritto “de-territorializzato” e sradicato da quelle dimore in cui l’uomo si può forgiare nel vissuto insieme ad altri un ethos solidale e sensibile alla dignità umana di tutti e di ciascuno . Non si tratta solo di una ricerca di vantaggi economici e fiscali, di speculazioni finanziarie, di delocalizzazioni industriali per risparmiare sul costo del lavoro o sulle tutele dei lavoratori; la questione riguarda anche il diritto delle persone e della famiglia. Ne è un esempio il divieto della fecondazione eterologa (o artificial insemination by donor) previsto dall'art. 4, co. 3, (e dall'art. 12, co. 1) l. n. 40 del 2004, il quale, oltre a non potersi imporre ai casi già avvenuti, sembra lasciarsi eludere mediante il c.d. turismo procreativo delle persone che si recano a effettuare tale pratica nei paesi in cui il divieto non è previsto.  

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Codice ISSN 2039-8298 (Online). La Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è inoltre registrata presso il Tribunale di Roma - n.339 del 05.08.2010.
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