SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’uccisione di Carlo Giuliani. – 3. Le indagini e il processo celebrato in sede nazionale. – 4. Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e le pronunce della quarta sezione e della grande camera. – 4.1. Sulla sussistenza di una violazione “diretta” dell’art. 2 Cedu. – 4.2. Sull’adeguatezza di misure legislative, amministrative e regolamentari previste dall’ordinamento a ridurre il più possibile le conseguenze dannose dell’uso della forza. – 4.3. Sulla violazione degli obblighi positivi discendenti dall’art. 2 Cedu in relazione alle carenze organizzative dell’operazione di law enforcement. – 4.4. Sulla violazione degli obblighi procedurali derivanti dall’art. 2 Cedu. – 4.5. Sulle garanzie di partecipazione al processo e sull’effettività del rimedio giurisdizionale. – 5. La problematica qualificazione giuridica del fatto: omicidio volontario o soltanto colposo? – 6. (Eccesso colposo in) legittima difesa o uso legittimo delle armi? – 7. Alcune considerazioni critiche a margine della pronuncia della grande camera. – 7.1. Sulla violazione “diretta” dell’art. 2 Cedu. – 7.2. Sull’adeguatezza del quadro normativo nazionale in tema di uso della forza letale. – 7.3. Sulla violazione degli obblighi positivi derivanti dall’art. 2 Cedu. – 7.4. Sulla violazione procedurale dell’art. 2 Cedu. – 7.5. Sul rispetto delle garanzie di partecipazione dei familiari della vittima. – 8. Conclusioni.
1. - Introduzione.
La sentenza resa dalla grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo lo scorso 24 marzo 2011 ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda dell’uccisione di Carlo Giuliani durante il G8 di Genova del 2001 : non vi fu in quell’occasione – hanno statuito, in sintesi, i giudici di Strasburgo – alcuna violazione sostanziale o procedurale dell’art. 2 CEDU (che, come noto, sancisce il diritto alla vita e fissa una serie di limiti stringenti all’uso della forza con esiti potenzialmente letali).
Si tratta, come vedremo, di una pronuncia probabilmente più rigorosa – su un piano strettamente logico – di quella, precedente di oltre un anno, della quarta sezione, che nondimeno conteneva interessanti spunti per lo sviluppo di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pensato ad hoc per gli eventi internazionali che comportano un elevato livello di rischio per la sicurezza pubblica; spunti che, invece, mancano del tutto nella sentenza della grande camera, che fa appello a schemi collaudati per risolvere un caso che presenta profili di novità tutt’altro che trascurabili.
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