1. Separazione e cooperazione. Prima di analizzare gli sviluppi più recenti delle relazioni tra Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo, appare necessario premettere alcune considerazioni di carattere generale con riferimento alla cornice istituzionale e giuridica all’interno della quale tali relazioni hanno avuto origine e si sono sviluppate.
Come noto, infatti, l’Unione europea non ha ancora aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. I due ordinamenti, pertanto, sono ancora formalmente separati ed indipendenti: già questa affermazione, tuttavia, deve essere corredata da alcune precisazioni che attengono, in particolare, alla presenza di riferimenti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nei testi fondamentali dell’Unione europea: si pensi all’art. 6, commi 2 e 3 del TUE nonché, soprattutto, agli artt. 51 ss. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che – attraverso le cosiddette “clausole orizzontali” – ambiscono a disciplinare in maniera compiuta le complesse forme di interazione interpretativa attraverso le quali ha preso corpo, almeno a partire dal 1974, la relazione tra Unione europea e CEDU . Ognuno di questi riferimenti normativi rinvia peraltro a problemi particolari ed assai significativi. Sarà tuttavia sufficiente sottolineare, in sede di considerazioni preliminari, che le norme richiamate, pur codificando un sistema di relazioni complesso e soggetto a continua evoluzione, non valgono a superare la constatazione di fondo, relativa alla persistente separazione, almeno sul piano formale, tra i due ordinamenti.
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LA COOPERAZIONE NELLE RELAZIONI TRA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
- di: Angelo Schillaci