Le ordinanze emanate dai Sindaci in forza degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e delle modifiche apportate a quest’ultimo con il decreto-legge n. 92 del 2008 convertito dalla legge n. 125 del 2008 (c.d. pacchetto sicurezza), rinvengono il loro primo fondamento giuridico nell’art. 153 del R.D. n. 148 del 1915 che attribuiva al Sindaco un generale potere extra ordinem per far fronte a tutti i casi di urgenza e necessità in ambito locale.
Tuttavia, negli anni più recenti, la resistenza dell’urgenza quale presupposto per l’adozione di un’ordinanza sindacale, ha subìto un evidente indebolimento alla luce delle modifiche apportate all’art. 54, e particolarmente in seguito all’attuazione del comma 4-bis del novellato articolo ad opera del decreto Maroni emesso in data 5 agosto 2008. Di fatti, oltre alle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco in qualità di rappresentante della Comunità locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale (art. 50 del T.U.E.L.), al Sindaco – qui però nelle vesti di ufficiale del Governo – è attribuito il potere di adottare con atto motivato «provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana».