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L’EMERGENZA CARCERI

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SOMMARIO: 1. Il provvedimento “svuota-carceri”. - 2. La condizione dei detenuti. - 3. Le intenzioni del Governo e gli effetti del provvedi-mento. - 4. Svuota-carceri vs. sicurezza?


1. Il provvedimento “svuota-carceri”

Il decreto-legge n. 211 del 22 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 17 feb-braio 2012) rappresenta il primo provvedimento adottato dal Governo Monti per fronteggiare la gra-ve situazione di sovraffollamento delle carceri italiane. Il testo in vigore dal 21 febbraio 2012 - con le integra-zioni apportate in sede di conversione - contiene almeno quattro misure di rilievo: la modifica di alcune nor-me del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo e all’udienza di convalida dell’arresto nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ; la modifica delle disposizioni relative al luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto ; e l’inserimento di una nuo-va disposizione che segnala una via preferenziale alla custodia dell’arrestato o del fermato nel proprio domi-cilio o in altro luogo di privata dimora nell’attesa dell’udienza di convalida dell’arresto o del rito direttissimo . Inoltre, in questa nuova formulazione, il provvedimento prevede l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, estendendo di sei mesi il termine originariamente stabilito dall’art. 1 della legge n. 199 del 2010 .
Conviene precisare che il Governo ha scelto di inserire questo decreto-legge in un pacchetto conte-nente altri provvedimenti più complessi, nella consapevolezza che questo da solo non sarebbe stato ade-guato a risolvere la situazione di emergenza che si registra nelle carceri italiane, potendo arginare soltanto temporaneamente una condizione di grave disagio . Sennonché, tra le misure, il pacchetto contiene anche un disegno di legge per il recupero dell’efficienza del processo penale, in cui si riserva uno spazio di rilievo al tema della depenalizzazione ; e un regolamento che in parte modifica il “Regolamento recante le norme sull’ordinamento penitenziario”, introducendo tra l’altro una Carta dei diritti e doveri dei detenuti per garantire a questi un più completo esercizio dei diritti e la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario .
Dunque, in questa prospettiva de iure condendo, con il decreto “svuota-carceri” si è tentato di mitigare la tensione carceraria determinata dalla condizione di sovraffollamento, anzitutto dimezzando il termine entro il quale deve avvenire l’udienza di convalida dell’arrestato in flagranza di reato; estendendo inoltre da dodici a diciotto mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l’accesso alla detenzione domiciliare; e infine - anche allo scopo di ridurre il fenomeno delle cd. “porte girevoli” - prevedendo in via prioritaria la custodia dell’arrestato presso l’abitazione, e solo in via subordinata la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria o presso la casa circondariale.
 

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