Nella sentenza n. 80 del 2010 la Corte costituzionale definisce “irragionevoli” le disposizioni presenti nei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 244/2007, e ne dichiara l’illegittimità costituzionale nella parte in cui questi fissano un limite massimo al numero di ore di insegnamento di sostegno, comportando l’impossibilità di avvalersi di insegnanti specializzati in grado di assicurare al disabile grave un concreto miglioramento nell’ambito sociale e scolastico.
Pronunciandosi sulla questione la Corte afferma - come già aveva fatto in passato - che il diritto all’istruzione dei disabili (e qui particolarmente dei disabili gravi) si configura come un diritto fondamentale di cui si può godere solo in presenza di misure d’integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione.