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IL DIRITTO “VECCHIO” E I MODI DEL SUO POSSIBILE SVECCHIAMENTO, AL SERVIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

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 SOMMARIO: 1. Come misurare l’età “biologica” del diritto, sia esso legislativo ovvero giurisprudenziale? Precisazioni in merito alla comune credenza che vede la Costituzione come dotata dell’attitudine a resistere più e meglio delle leggi comuni al proprio invecchiamento. – 2. Il riferimento a consuetudini diffuse nel corpo sociale che rendono testimonianza di bisogni elementari dell’uomo dal diritto inappagati o non compiutamente appagati quale criterio di riconoscimento dell’invecchiamento e i principi (rectius, i valori) fondamentali dell’ordinamento costituzionale quale parametro dello svecchiamento. – 3. Gli indici esteriori dell’invecchiamento del diritto vigente, con specifico riguardo al caso della rimozione o modifica di quest’ultimo da parte del legislatore ovvero dell’accertamento dell’invecchiamento stesso da parte del giudice delle leggi, tanto a mezzo di pronunzie caducatorie o manipolative quanto a mezzo di decisioni di rigetto (specie se aventi carattere monitorio). – 3.1. Le “spie” dell’invecchiamento delle leggi: in ispecie, l’interpretazione autentica con effetti… manipolativi. – 3.2. L’applicazione diretta della Costituzione (e di altre Carte dei diritti) e i casi in cui essa mascheri un sostanziale rifacimento per via d’interpretazione del dettato legislativo o dello stesso dettato costituzionale. – 3.3. L’interpretazione conforme quale leva per lo svecchiamento sia delle leggi che dello stesso parametro costituzionale. – 3.4. Il “dialogo” tra le Corti quale strumento “multiuso”, siccome idoneo sia alla stabilizzazione delle giurisprudenze che al loro rinnovamento (e, per ciò pure, allo svecchiamento del diritto sia legislativo che costituzionale), nonché quale rimedio all’esito sconfortante che altrimenti si avrebbe qualora una sola Corte assumesse di potersi proporre quale garante ultimo dei diritti, commutandosi a conti fatti in una sorta di anomalo, mostruoso potere costituente permanente. – 4. I limiti allo svecchiamento per via d’interpretazione, bisognoso pertanto di affermarsi a mezzo di nuove ed adeguate positivizzazioni. – 5. Quando il diritto non è in sé “vecchio” ma è invecchiato da pratiche, amministrative o giudiziarie, rispetto ad esso inadeguate (con particolare riferimento a talune esperienze della giustizia costituzionale, specie per ciò che riguarda la gestione dei tempi del giudizio). – 6. La necessità che lo svecchiamento per via legislativa, al fine di rivelarsi davvero efficace, sia fatto precedere da un’adeguata (ed essa pure “svecchiata”) disciplina dei procedimenti di produzione giuridica e costantemente si accompagni alla scrupolosa osservanza dei canoni volti ad assicurare la “qualità” degli atti di normazione; ciò che, nondimeno, non esclude il sempre possibile bilanciamento tra metanorme e norme sostantive, in vista dell’ottimale appagamento dei diritti. – 7. Quando ad esser “vecchio” è l’ordinamento nella sua interezza, sì da non potersi più far luogo allo svecchiamento delle sue singole parti. – 8. L’etica dei doveri come punto fermo da cui sono chiamate a costantemente tenersi le pratiche di svecchiamento, fine e confine delle stesse, garanzia della salvaguardia dell’identità dell’ordinamento e, a un tempo, della dignità della persona umana.


1. Come misurare l’età “biologica” del diritto, sia esso legislativo ovvero giurisprudenziale? Precisazioni in merito alla comune credenza che vede la Costituzione come dotata dell’attitudine a resistere più e meglio delle leggi comuni al proprio invecchiamento

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