Lo scritto fa richiamo delle opinioni maggiormente accreditate al piano teorico-generale e filosofico con le quali è argomentata la tesi secondo cui non si darebbe alcuna lacuna dell’ordinamento giuridico, mostrando come esse – al di là della loro complessiva valenza – non possano comunque essere trasposte al piano costituzionale. Si sostiene, infatti, la tesi che la Costituzione è, per sua natura, strutturalmente carente e che gli atti di revisione costituzionale, nel momento stesso in cui colmano alcune lacune ne creano di nuove, talora ancora più vistose e rilevanti delle precedenti. Si distinguono quindi le lacune assolute da quelle relative, le lacune proprie da quelle meramente apparenti, le lacune costituzionali da quelle definite di ordinamento costituzionale.
Passando a trattare della “materia” costituzionale, si rileva che il suo riconoscimento dipende da consuetudini culturali diffuse nel corpo sociale, la cui interpretazione e ricezione è demandata, in primo luogo, al legislatore, sia costituzionale che ordinario, e, a seguire, ai giudici, sollecitati a svolgere un ruolo non di mera applicazione bensì, non di rado, di attuazione delle discipline legislative adottate al fine di colmare le lacune.
Lo scritto si chiude con una succinta riflessione avente ad oggetto il modo con cui possono ripianarsi le lacune della disciplina normativa relativa al procedimento di revisione costituzionale.
The paper focuses, first of all, on the thesis most considered under a theoretical and philosophic perspectives according to which the legal order would not suffer of any legal omissions. More precisely, the paper demonstrates as the above mentioned thesis could not be automatically applied with regard to the constitutional level. The main idea at the basis of the paper is in fact that the Constitution is genetically not self-sufficient, and the constitutional revisions, in the same moment in which they fill the pre-existing gup, at the same time they create new constitutional gup, sometimes even more evident than the previous ones. According to the Author, is possible to draw three kinds of distinctions with regard to the constitutional omissions. First of all relative gup versus absolute one, secondly, effective gup versus apparent one, thirdly constitutional gup versus constitutional order gup.
With regard to the definition of constitutional “matter”, the paper highlights, first of all, that the acknowledgment of the above mentioned “matter” founds it roots in cultural customs whose interpretation and implementation is given, first all, by the legislator and, secondly, by common judges.
The paper’ final remarks propose a methodology according to which it could be possible to fill constitutional omission with regard to the constitutional revision procedure.