SOMMARIO: 1. Le metanorme e le loro forme: la tesi che considera funzione tipica e qualificante della legge la produzione di norme sulla normazione, con riguardo a se stessa (e persino ad atti sovraordinati). – 2. … e la sua critica. – 3. Le norme sulla normazione concernenti le relazioni interordinamentali e l’indicazione di ordine metodico-ricostruttivo che se ne può in via generale trarre circa la prospettiva, d’ispirazione assiologico-sostanziale, dalla quale riguardare alle norme stesse ed ai modi con cui esse concorrono a fare e senza sosta rinnovare il sistema. – 4. Il ripiegamento dei criteri ordinatori secondo forma (con specifico riguardo alla separazione delle competenze ed alla lex posterior). – 5. La vessata questione concernente il vincolo che leggi presenti assumano di poter esprimere a carico di leggi future in ordine al modo, solo espresso, del loro possibile mutamento: critica della tesi che ne ammette l’esistenza e riformulazione della questione in prospettiva assiologicamente orientata. – 6. Le metanorme sull’interpretazione e la conferma che da esse si ha in merito al bisogno che le esperienze della normazione si volgano costantemente verso i valori, allo scopo della loro opportuna messa a punto e qualificazione, al servizio dei bisogni elementari dell’uomo (e, in fin dei conti, della sua dignità). – 7. La lezione che può aversi dall’analisi appena portata a compimento: le metanorme partecipano delle operazioni di bilanciamento secondo valore e possono dunque caricarsi di varie valenze per il modo con cui di volta in volta si riportano ai valori stessi ed offrono il loro servizio ai casi; allo stesso tempo, le forme (a partire da quelle costituzionali) assolvono ad una funzione indefettibile, di prima grandezza, al fine dell’ordinato svolgimento delle vicende della normazione e dell’integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo, nonché del mantenimento dell’equilibrio istituzionale vitale per la salvaguardia della democrazia rappresentativa.
1. Le metanorme e le loro forme: la tesi che considera funzione tipica e qualificante della legge la produzione di norme sulla normazione, con riguardo a se stessa (e persino ad atti sovraordinati)
Tornare a discorrere delle “norme sulla normazione” e dei modi giusti per la loro produzione, tanto secondo modello quanto in rapporto alle esigenze dell’esperienza, richiede che si affrontino subito di petto talune preliminari questioni, a partire proprio da quella definitoria, circa ciò che può ovvero deve intendersi col sintagma suddetto .
Al fine di evitare il rischio di indebite esclusioni o preclusioni, faccio mia e qui nuovamente utilizzo, con originali sviluppi, la larga accezione datane in tempi ormai risalenti da Ernst Zitelmann , comprensiva delle norme relative al procedimento di formazione degli atti di normazione (più brevemente, “norme-procedimento”), delle norme riguardanti l’efficacia e in genere il “posto” proprio dei singoli atti nel sistema (le “norme-ordinamento”) e, infine, delle norme relative all’interpretazione degli atti normativi (le “norme-interpretazione”). Mi soffermerò, in particolare, sulle norme della seconda e della terza specie, in relazione alle quali si pongono oggi in misura ancora più accentuata del passato questioni teoriche di notevole impegno e pratico rilievo, riservandomi nondimeno di fare qualche cenno, man mano che me ne sarà data l’opportunità, anche alle norme della prima.