NOTE INTRODUTTIVE AD UNO STUDIO SUI DIRITTI E I DOVERI COSTITUZIONALI DEGLI STRANIERI*
Gli uomini nascono e vivono liberi
e uguali nei diritti
(Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, art. 1)
SOMMARIO: 1. “Straniero”: una parola che ancora oggi attende di essere spiegata, specie alla luce del mutato contesto internazionale. – 2. La distinzione che, “a prima lettura”, parrebbe in Costituzione sussistere tra cittadini e stranieri e il suo superamento per ciò che concerne il godimento dei diritti fondamentali, tuttavia agli irregolari assicurato – a dire della giurisprudenza – unicamente nel “nucleo duro” dei diritti stessi. – 3. La tesi che qualifica alcuni diritti come “fondamentali” o “costituzionali”, in quanto riferiti ai cittadini, e meramente “legislativi”, ove siano riconosciuti anche agli stranieri, e la sua critica. – 4. L’uguale riconoscimento dei diritti costituzionali a cittadini e stranieri e il suo fondamento nella Costituzione come “sistema”. – 5. Segue: l’idoneità di norme dotate di “copertura” in principi fondamentali dell’ordinamento a partecipare ad operazioni di bilanciamento, su basi di valore, con gli stessi principi, con esiti determinati in applicazione del criterio della più “intensa” tutela data ai diritti e della ottimale salvaguardia prestata alla dignità dell’uomo. – 6. I primi punti fermi fissati per gli ulteriori svolgimenti della riflessione. – 6.1. L’avvento della Costituzione, l’avanzata del processo d’integrazione sovranazionale e la rivoluzione copernicana da essi determinata: non sono più i soggetti, col loro status, ad attrarre a sé certi diritti e doveri ma sono questi ultimi ad attrarre a sé i soggetti sui quali si appuntano. – 6.2. Il modello costituzionale come modello “aperto” alla sua integrazione e rigenerazione semantica per mano di norme di origine esterna. – 6.3. Il moto incessante che attraversa il quadro delle norme riguardanti la condizione degli stranieri, nessuna norma potendosi dire in partenza per essi valevole ovvero non valevole, la soluzione giocando favore della norma che si dimostri idonea ad offrire la più “intensa” tutela, a seconda dei casi ed alla luce del valore della dignità. – 6.4. Valida è, in via di principio, ogni innovazione costituzionale a finalità inclusiva, siccome volta a far espandere l’area coperta dai principi ed a rendere ancora più incisiva, “intensa”, la tutela offerta ai diritti. – 6.5. L’identità costituzionale non è menomata per il fatto che certi diritti (e doveri) sono estesi anche ai non cittadini ma, all’inverso, proprio in tal modo risulta appieno salvaguardata, nella congiunta ed armonica affermazione di tutti i principi costituzionali (compresi, dunque, quelli che danno l’apertura al diritto internazionale e sovranazionale) e, in special modo, dei principi di libertà, eguaglianza, giustizia. – 6.6. Le due questioni rimaste in sospeso. – 7. La vessata questione concernente il riconoscimento anche agli stranieri dei diritti politici: le gracili basi su cui si fa ancora oggi poggiare la sua esclusione e le nuove (e più salde) fondamenta, ispirate ad un senso elementare di giustizia, sulle quali può reggersi e giustificarsi l’estensione anche di tali diritti agli stranieri stabilmente residenti nel territorio dello Stato. – 8. La non meno vessata questione concernente i doveri costituzionali degli stranieri, con specifico riguardo alla difesa della Patria ed alla difesa della Repubblica, e il significato che è da assegnare al particolare legame che, per effetto della residenza, viene a determinarsi col territorio. – 9. Una succinta notazione finale: il ripristino di un corretto rapporto tra Costituzione e legge conseguente al riconoscimento solo nella prima, e non pure nella seconda (ed a sua esclusiva discrezione), del fondamento dell’uguale trattamento riservato a cittadini e non cittadini in merito al godimento dei diritti ed all’adempimento dei doveri inderogabili.