SOMMARIO: 1. Notazioni di ordine metodico ed introduttivo. – ATTO PRIMO: PROFILI METODICI E TEORICO-RICOSTRUTTIVI. – 2. Il modello della Consulta, le sue aporie di costruzione, il suo possibile, auspicabile rifacimento all’insegna del principio del paritario confronto tra Carte (e Corti) e del mutuo soccorso che esse sono vicendevolmente chiamate a darsi al fine della rigenerazione della loro identità costituzionale. – 3. Segue: dal piano dell’inquadramento teorico a quello delle tecniche processuali ad esso congruenti (ancora a riguardo del carattere eccessivamente rigido di talune soluzioni patrocinate dalla giurisprudenza, segnatamente con riferimento al divieto fatto ai giudici comuni di applicazione diretta della Convenzione, un divieto tanto più discutibile a stare all’ordine di idee per il quale tutte le fonti in campo offrono una sia pur “graduata” tutela ai diritti, senza per ciò stesso stare in reciproco conflitto, e si tratta pertanto unicamente di scegliere quale di esse risulti maggiormente adeguata ai singoli casi). – ATTO SECONDO: PROFILI DI ORDINE “SPERIMENTALE”. – 4. Schegge di giurisprudenza: un andamento “schizofrenico” della tutela dei diritti? La cautela della giurisprudenza europea a confronto della giurisprudenza nazionale, in fatto di riconoscimento dei diritti “etico-sociali” (con specifico riguardo al matrimonio tra persone dello stesso sesso ed alla fecondazione medicalmente assistita). – 5. Segue: … e la sua “aggressività” in tema di diritti economico-sociali, che ha quindi sollecitato la reazione della giurisprudenza costituzionale, per effetto della quale sono stati resi assai fluidi i rapporti tra le Corti e incerto l’esito della partita da esse ogni giorno giocata (l’esempio della vicenda delle leggi d’interpretazione autentica). – 6. Lo stop and go della giurisprudenza costituzionale in tema di salvaguardia dei diritti sociali (salute e matrimonio degli stranieri irregolari, ovverosia la singolare ed inaccettabile concezione della dignità quale valore “a scomparsa”). – ATTO TERZO: VERSO UN INCERTO FUTURO. – 7. I possibili sviluppi nei rapporti tra le Corti, in uno scenario segnato dalla sana competizione culturale delle giurisprudenze e dal carattere “condizionato” di ogni fonte (o, meglio, norma) relativa ai diritti, interna o esterna che sia, idonea a farsi valere unicamente nella misura in cui riesca ad offrire ai diritti stessi l’ottimale servizio in ragione del contesto e delle esigenze complessive del caso.
1. Notazioni di ordine metodico ed introduttivo
Articolerò questa mia riflessione in tre parti, la prima di carattere metodico e teorico-ricostruttivo; la seconda – diciamo così – “sperimentale”, dedicata alla osservazione dell’esperienza, in alcune delle sue più salienti espressioni, allo scopo di verificare quali indicazioni se ne traggano a conferma ovvero a smentita del quadro dapprima delineato; infine, nell’ultima ragionerò circa i possibili, prossimi sviluppi delle relazioni tra le Corti.
La domanda iniziale che mi pongo è se possa darsi un “modello” delle relazioni stesse, sia pur approssimativamente risultante da canoni che specificamente le riguardino, canoni che quindi rimandino per la loro messa a punto ad un’esperienza che, pur disponendo di margini di manovra assai ampî, sia appunto ad essi obbligata a conformarsi. Si dà poi qui per scontato che possa aversi una pluralità di modelli, a seconda dei punti di vista dai quali si fa luogo alla osservazione dei rapporti suddetti. Per l’idea che sono venuto facendomi a seguito di un sistematico monitoraggio della giurisprudenza sia nazionale che europea, avuto riguardo agli orientamenti della Corte di Lussemburgo e di quella di Strasburgo da un canto, della Corte costituzionale dall’altro, mi pare che si possa dire che i punti di vista adottati da tutte le Corti non sono coincidenti ma largamente convergenti, con angoli di convergenza di gradazione ora maggiore ed ora minore a seconda dei casi . Lo sforzo in tal senso prodotto, ad ogni buon conto, c’è, pur laddove sembri essere non particolarmente apprezzabile; allo stesso tempo, va riconosciuto che non infrequenti sono pur sempre i casi in cui – come si è talora detto –, piuttosto che di un vero e proprio “dialogo”, si è assistito a due o più “monologhi” .