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RAPPORTI TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTI EUROPEE, BILANCIAMENTI INTERORDINAMENTALI E "CONTROLIMITI" MOBILI, A GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

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SOMMARIO: 1. Mobilità e fluidità delle relazioni interordinamentali che, riviste dall’angolo visuale della nostra Corte, appaiono connotate da vistose oscillazioni e talune, non rimosse aporie di costruzione, gravide di implicazioni al piano della teoria della Costituzione. – 2. Il canone della più “intensa” tutela ai diritti, la composizione in sistema che, sulla sua base ed in ragione dei casi, si rende possibile tra le norme (e non già tra le fonti), il suo fondamento negli artt. 2 e 3 (ancora prima che negli artt. 10 e 11) della Carta, la conseguente conversione dei bilanciamenti interordinamentali in bilanciamenti endocostituzionali. – 3. Svolgimenti di ordine sistematico-ricostruttivo delle notazioni sopra fatte. – 3.1. Il rilievo riconosciuto alle norme (e non alle fonti) al fine della più “intensa” tutela dei diritti, per effetto dei bilanciamenti (anche al piano delle relazioni interordinamentali) secondo valore e in ragione dei casi. – 3.2. L’impossibilità di stabilire in astratto quale norma, esterna o interna, troverà applicazione, tanto se compatibile quanto se incompatibile col dettato costituzionale, la scelta dovendo di necessità farsi in concreto, alla luce delle mobili combinazioni di valore evocate dal caso, coinvolgendo gli stessi principi fondamentali (ad es., quello di eguaglianza). – 3.3. L’entrata in campo a scomparsa dei “controlimiti” e le loro mobili combinazioni. – 3.3.1. La non diversa “copertura” assicurata alle norme dell’Unione europea sui diritti ed alla CEDU (e alle Carte in genere) dagli artt. 2 e 3 cost. e i conseguenti bilanciamenti che possono aversi tra norme di origine esterna e gli stessi principi fondamentali, vale a dire, a conti fatti, tra questi ultimi. – 3.3.2. La larga accezione dei “controlimiti”, comprensiva del caso in cui essi si applichino a norme astrattamene compatibili con la Costituzione e nondimeno idonee a dare una meno “intensa” tutela ai diritti di quella offerta da norme interne. – 3.3.3. Ragionare dei “controlimiti” non ha ed ha, allo stesso tempo, senso. – 3.3.4. La tesi che vede nell’art. 11 l’unico, vero principio “superfondamentale” dell’ordinamento, proprio a motivo del suo essere… limitato, e la sua critica. – 3.3.5. Le formidabili risorse di cui dispone l’interpretazione, che, nelle sue applicazioni agli enunciati relativi ai diritti, si pone quale circolarmente conforme, e il bisogno di un complessivo riequilibrio nel sistema e tra i sistemi.

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