Con una precedente Sentenza, la n. 10 del 2015, la Corte aveva sancito la illegittimità costituzionale della c.d. “Robin Tax” ma nel contempo, stabilendo effetti pro futuro, aveva escluso il rimborso delle imposte pagate dai contribuenti, in nome degli equilibri di bilancio valorizzati dal nuovo art. 81 Cost.; con una decisione di alcune settimane successive (la n. 70 dello stesso anno) la Corte ha sancito la illegittimità del blocco delle indicizzazioni delle pensioni ma dando alla decisione effetti ex tunc, senza prendere in considerazione gli effetti assai pesanti sugli equilibri finanziari . Altre decisioni della Corte degli anni precedenti avevano invece riconosciuto la legittimità di analoghi blocchi di automatismi stipendiali relativi ad altre categorie. Si rende necessario sia un approfondimento del valore degli “equilibri di bilancio” , sottolineato dalla nuova formulazione dell’art.81 della Costituzione, sia un più coraggioso ricorso , analogamente ad altri ordinamenti, a forme di modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze costituzionali.