Sommario: Premessa. - 1. La competenza della Corte di Strasburgo. - 2. La “compatibilità” con la Convenzione come condizione di ricevibilità ai sensi dell’art. 35 CEDU: la competenza ratione materiae. - 2.1. La competenza ratione loci e ratione temporis. - 2.2. La competenza ratione personae. - 2.3. Competenza della Corte EDU e diritto europeo (comunitario) in attesa dell’adesione alla CEDU dell’Unione europea. - 3. Le altre condizioni di ricevibilità: il previo esaurimento dei rimedi interni e la sussidiarietà della tutela dinanzi alla Corte di Strasburgo. – 3.1. Una nuova condizione di ricevibilità: l’assenza di un “pregiudizio importante”. 4. I provvedimenti cautelari (e i criteri di priorità per l’esame dei ricorsi). - 5. Come decide la Corte dei diritti: il contraddittorio (monco), la tipologia e la struttura delle pronunce. – 5.1. La motivazione e l’opinione dissenziente. - 5.2. I canoni ermeneutici adottati. - 5.3. Il cd. “margine di apprezzamento”. - 6. La portata e gli effetti delle pronunce di “condanna”. - 6.1. La “procedura di sentenza pilota” e la funzione oggettiva del giudizio. - 7. La Corte europea come giurisdizione costituzionale sovranazionale europea. - 8. A margine: la non “alternatività” tra il ricorso diretto interno e quello internazionale.
Premessa
Gli sviluppi interni al sistema del Consiglio d’Europa[1] cui abbiamo assistito nell’ultimo decennio, hanno finito con l’attrarre - potrebbe dirsi a pieno titolo - la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Corte europea dei diritti nel solco del costituzionalismo moderno, facendone un oggetto privilegiato di riflessione da parte degli studiosi del diritto e della giustizia costituzionale e non solo, come è stato per lungo tempo, dei cultori del diritto internazionale[2].
L’attrazione della Corte dei diritti nella “categoria” delle Corti costituzionali è da tempo oggetto di discussione[1]; si è sollecitata una certa prudenza nell’assimilare la Corte europea ad una Corte costituzionale sia in ragione della diversa natura delle fonti che esse sono chiamate ad applicare (CEDU e Costituzione nazionale) sia del tipo di giudizio (il ricorso individuale da un lato, il controllo sulle leggi, la decisione dei conflitti di attribuzione tra poteri e tra enti, il ricorso diretto dall’altro), sottolineando come l’accostamento tra ricorso individuale alla Corte dei diritti e ricorso diretto alle Corti costituzionali si fondi su argomenti essenzialmente formali i quali, dunque, non dovrebbero considerarsi decisivi[2].