1. Premessa.
Nel novembre del 2011 &` intervenuta la pronuncia, resa in via definitiva dalla Grande Camera, nell’ambito del giudizio instaurato nei confronti dell’Austria, in relazione alla disciplina che pone il divieto di ricorrere alla donazione esterna ai membri della coppia di ovuli e di sperma, destinato a un tipo di fecondazione in vitro .
La pronuncia della Grande Camera, che ha riconosciuto, superando il proprio precedente dell’aprile del 2010, che la legislazione austriaca non si pone in contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, presenta numerosi spunti di riflessione.
Innanzitutto, essa rappresenta, in relazione al giudizio che attualmente pende davanti alla Corte costituzionale italiana sul divieto sancito dalla legge n. 40 del 2004 , un punto di riferimento per la stessa interpretazione degli artt. 8 e 14 CEDU. Le disposizioni convenzionali, infatti, sono state richiamate quali parametri interposti, in relazione al primo comma dell’art. 117 Cost., dalle ordinanze di rimessione dei Tribunali di Firenze, Catania e Milano che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’art. 4, terzo comma, della legge n. 40 del 2004 . L’udienza di discussione davanti alla Corte costituzionale è stata fissata per il 22 maggio 2012, in un primo tempo stabilita per il 20 settembre. Il rinvio può trovare forse la sua motivazione sia nella necessità di riunire i giudizi instaurati dai tre Tribunali sia nell’intenzione di attendere la decisione definitiva della Grande Camera .
Occorre a questo proposito sottolineare che anche la precedente decisione della Corte EDU , se pur non definitiva, aveva dispiegato un effetto determinante sulla stessa decisione dei giudici di sollevare la relativa questione.
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