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LA DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO FRA INTERPRETAZIONI COSTITUZI-ONALMENTE CONFORMI, DISAPPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 40 DEL 2004, DIRETTA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

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La possibilità offerta dalla scienza di effettuare la diagnosi genetica preimpianto consente di soffermarsi sui profili problematici che emergono dalle conseguenti scelte legislative in materia.
Tale studio, condotto attraverso il costante riferimento alle disposizioni della legge n. 40 del 2004 e alla giurisprudenza comune, amministrativa e costituzionale, oltre che sovranazionale, impone di differenziare l’analisi delle relative problematiche tra il caso delle coppie che possono accedere alle tecniche di procreazione assistita, in quanto sterili o infertili, e quello delle coppie che, pur non potendo accedervi perché né sterili né infertili, sono portatrici di gravi malattie geneticamente trasmissibili.
Attraverso numerose e contrapposte interpretazioni si è pervenuti nel primo caso a ritenere ormai legittima la diagnosi preimpianto, mentre nel secondo caso, in attesa della imminente decisione della Corte costituzionale, si devono registrare opposte soluzioni adottate dalla giurisprudenza, anche in ragione dell’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

The feasibility provided by science to perform preimplantation genetic diagnoses allows to consider the problematic aspects coming up from the resulting regulatory choices in the matter.
An appropriate study, conducted through the constant reference to the provisions of Law No. 40/2004 and to the common, administrative, constitutional and also supranational case-law, imposes to make different analysis of the related issues in this matter distinguishing between the case of couples who have access to medically assisted procreation because sterile or infertile and the case of couples neither sterile nor infertile, but carriers of serious genetically transmissible diseases.
Through many and conflicting interpretations, the outcome has been that in the first case the preimplantation genetic diagnosis is now considered legitimate. In the second case, awaiting the forthcoming decision of the Italian Constitutional Court, there are opposite solutions adopted by the case-law, also due to the guidelines of the European Court of Human Rights.
 

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