Sommario: 1. Premessa. – 2. I riferimenti normativi anteriori al 2004. – 3. La prima decisione della Corte costituzionale in tema di fecondazione assistita con donazione di gameti. – 4. I lavori preparatori relativi alla legge n. 40 del 2004. – 5. Il divieto posto dalla legge n. 40 del 2004 e i profili di illegittimità costituzionale. 6. La restituzione degli atti ai giudici remittenti e osservazioni conclusive.
1. Premessa
Il divieto di accesso alla donazione di gameti esterni alla coppia, previsto al terzo comma dell’art. 4 della legge n. 40 del 2004, costituisce uno dei profili maggiormente critici della disciplina della procreazione assistita. Anche a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale relativa all’art. 14, che ha eliminato le limitazioni irragionevoli relative al numero di embrioni da produrre (fino a un massimo di tre) e alla procedura di impianto (ovvero l’obbligo di unico e contemporaneo impianto degli embrioni prodotti e la possibilità di non procedervi solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione) , permane nel nostro ordinamento il divieto di ricorrere a terzi donatori, precludendosi per una determinata categoria di coppie sterili o infertili di avere accesso alle uniche tecniche riproduttive assistite idonee a superare il loro grado di patologia.
Fin dai lavori preparatori della legge n. 40 è emerso un ampio dibattito relativo all’opportunità e alla legittimità di porre un simile divieto assoluto, che riguarda la donazione sia dei gameti femminili sia di quelli maschili, anche in considerazione del fatto che prima del 2004 tale tecnica era ampiamente praticata.