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Libertà e responsabilità

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1. Perche? e? utile tornare sulla stagione dell’attuazione costituzionale. 2. Il primo ventennio repubblicano. 3. Istanze libertarie, modernizzazione sociale e impianto del Welfare. 4. L’attuazione costituzionale nella sfera dei rapporti fra privati. 5. Liberta? irresponsabile e politica della paura. 6. Il binomio liberta?-responsabilita? e l’incertezza del futuro.

 

1. Lo spessore etico della responsabilita? emerge in modi differenti dal testo costituzionale a seconda che tratti di pubblici poteri o di individui e gruppi sociali.

Come ogni Costituzione di uno Stato di diritto, anche la nostra stende una rete di controlli sull’esercizio delle diverse funzioni pubbliche a garanzia della liberta? di individui e gruppi. E aggiunge per suo conto che i titolari di quelle funzioni debbono adempierle “con disciplina e onore” (art. 54, secondo comma): con un’evocazione di virtu? antiche1, da intendere anzitutto quale complemento di natura etica dell’insieme dei controlli giuridici.L’essere responsabili perche? liberi, al contrario, fa parte del non-detto nei testi costituzionali contemporanei. Nel richiamare la liberta?, insieme all’eguaglianza, come condizione del “pieno sviluppo della persona umana”, l’art. 3 cpv. assume la compresenza di ostacoli che limitano di fatto l’una e l’altra, onde richiedere alla Repubblica il compito di rimuoverli. Ma la Costituzione non si sporge oltre, lasciando impregiudicata ogni indicazione su quel “pieno sviluppo”2. 

Alla Costituente la I Sottocommissione aveva approvato un articolo proposto dall’on. La Pira, che avrebbe dovuto precedere il catalogo dei diritti di liberta?, secondo cui “l’autonomia dell’uomo e le singole liberta? in cui essa si concreta...debbono essere esercitate per l’affermazione ed il perfezionamento della persona in armonia con le esigenze del bene comune e per il continuo incremento di esso nella solidarieta? sociale. Pertanto ogni liberta? e? fondamento di responsabilita?”. Ma il testo fu poi senz’altro eliminato dal Comitato di redazione3.Un’impostazione tendente a finalizzare le liberta?, ha commentato Leopoldo Elia, poteva riuscire pericolosa, anche se per i proponenti la Costituzione si rivolgeva alla persona, e non solo allo Stato4. Il silenzio sull’uso della liberta? scongiura il rischio di ogni giudizio calato dall’alto, e smentisce recenti rimproveri di paternalismo mossi da quanti ignorano il testo. Cio? non toglie che vada interpretato.In una visione meramente individualistica, il silenzio sul punto attesterebbe l’irrilevanza dell’esercizio della liberta?, perche? ascrivibile a una sfera etica a sua volta irrilevante. Ma gia? il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita?” presuppone un essere umano che non puo? identificare se stesso al di fuori di relazioni con altri. La natura relazionale, in senso epistemologico, dell’identita? individuale accompagna l’intera intelaiatura dei diritti inviolabili oltre che dei doveri inderogabili di solidarieta?; e di converso il rispondere implica “l’idea di una relazione intersoggettiva e l’idea di una garanzia o sicurezza data circa l’oggetto della relazione”5.Nello stesso tempo, sul piano assiologico, la Costituzione parla indirettamente dell’uso della liberta? attraverso l’indicazione dei compiti affidati alla Repubblica di garanzia dei diritti inviolabili e di rimozione degli impedimenti alla liberta? e all’eguaglianza, da intendersi anche quali veicoli di apprendimento del senso etico dello stare insieme. Orientando l’azione dei pubblici poteri, la Costituzione sollecita un pieno sviluppo della persona nel segno di un uso responsabile della liberta?, come ottimizzazione dei possibili reciproci apprendimenti affidati alla valutazione di ciascuno. Lo sollecita, si direbbe, sotto forma di consiglio6: e i consigli possono contare in una Costituzione intesa, oltre che come atto normativo, quale “patrimonio indisponibile di razionalita? e di eticita?, la cui prudente interpretazione...e? diretta alla ricerca di soluzioni compatibili piu? che soltanto formalmente legittime”7.

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