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L’ALLONTANAMENTO DEL MINORE COME EXTREMA RATIO ANCHE IN CASO DI MATERNITÀ SURROGATA: LA CORTE DI STRASBURGO CONDANNA L’ITALIA PER VIOLAZIONE DELLA VITA FAMILIARE

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La sentenza Paradiso e Campanelli rappresenta la prima condanna dello Stato italiano a Strasburgo per violazione della vita familiare, ex art. 8 Cedu, nell’ambito di un caso di maternità surrogata. Costituisce violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dei coniugi la decisione delle autorità italiane di allontanare il minore, nato all'estero mediante surrogazione di maternità, dalla coppia ricorsa a tale tecnica, anche se non sussiste alcun legame genetico tra il bambino ed il padre e la madre committenti. Il caso presenta alcune analogie con quello esaminato dalla Corte di Cassazione italiana, nel novembre 2014, seppur deciso in senso diametralmente opposto. La Suprema Corte aveva rigettato la richiesta di due coniugi italiani di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione con un minore, nato in Ucraina da madre surrogata, privo di qualsivoglia legame genetico con i ricorrenti, e ritenuto consequenzialmente legittima la declaratoria dello stato di abbandono nonché l’allontanamento del fanciullo dal nucleo familiare.
Lo snodo fondamentale della decisione di Strasburgo consta proprio nell’aver accertato l’esistenza di una “vita familiare” de facto, suscettibile di tutela ex art. 8 Cedu, a prescindere da qualsivoglia legame genetico tra il minore e la coppia di committenti nonché a prescindere dalla durata della convivenza: ciò che rileva è soltanto che i coniugi hanno trascorso con il minore le prime tappe importanti della sua giovane vita.
In conclusione questa pronuncia si colloca nel solco di quella giurisprudenza “pionieristica” che, partendo dal dato sociale, registra un’importante trasformazione nel concetto giuridico di “vita familiare” tutelabile ex art. 8 Cedu: una nozione che si arricchisce di contenuti inediti, svincolandosi dall’indefettibilità del legame genetico tra genitori e figli.

 

The Paradiso and Campanelli case is the first condemnation inflicted on Italy for a violation of art. 8 Cedu in a surrogate maternity scenario.
The Italian authorities’ decision to subtract a child, born outside of Italy by means of a surrogate, from an Italian couple constitutes an infringement of the right to respect for private and family life even if there is no biological connection between the couple and the child.
This case is similar to another decided by the Italian Court of Cassation in November 2014 although the outcome was completely opposite. In fact, the Supreme Court rejected the Italian couple’s petition for the recognition of a filial relationship with a baby, born in the Ukraine by means of a  surrogate, on the grounds that it was devoid of biological connection. The Italian Court ruled to confirm the state of abandonment of the child declared by the Italian authorities and removed him from the Italian family.
The crucial point of the European Court’s decision lies in the recognition of the existence of a de facto “family life”, deserving of protection under Art. 8 Cedu without regard to the lack of a biological tie between the child and the intended parents, finding that the overriding issue is the time spent with the child during the first important moments of his or her young life.
In conclusion, this ruling finds an important place in groundbreaking jurisprudence which, basing its conclusions on a social standpoint, testifies an important transformation in the notion of “family life” deserving of protection under Art. 8 Cedu: a notion that is growing rich with complexities and is breaking free from the sacrosanct genetic relationship between parents and child.

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