1. Considerazioni introduttive 2. Il caso 3. La decisione della Decima Sezione. L’incoerenza del divieto di accesso alla diagnosi genetica pre-impianto per le coppie fertili e la non violazione dell’art. 14 della Convenzione 4. Sulla non discriminazione tra categorie di coppie. Il divieto di diagnosi pre-impianto e la lettura della Corte EDU. Alcuni spunti critici. 5. Dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 151/2009, alla decisione della Corte Edu. Quali effetti sul divieto di accesso alla diagnosi genetica pre-impianto per le coppie fertili e portatrici sane di patologie geneticamente trasmissibili.
1. Considerazioni introduttive
La pronuncia resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Costa e Pavan c. Italia costitui-sce la prima sentenza con cui la Corte di Strasburgo si esprime intorno alla compatibilità della legge n. 40 del 2004, «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» , con i diritti convenzionali.
A venire in rilievo, nel caso concreto oggetto del sindacato della Corte di Strasburgo, è uno degli a-spetti più controversi nell’impianto della legge n. 40/2004, ossia il divieto di accesso alla diagnosi genetica pre-impianto.
La particolare complessità del tema si deve all’inesistenza di un divieto espresso in tal senso a nor-ma dell’articolo 13, l. n. 40/2004, «Sperimentazione sugli embrioni umani», che ha dato origine ad un filone interpretativo , suffragato dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 151 del 2009 , nel senso della legitti-mità della diagnosi genetica pre-impianto per quelle coppie che soddisfino i requisiti soggettivi di accesso alle tecniche di procreazione artificiale, di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, della legge .
Accanto alle coppie capaci di produrre gameti fecondabili e, come tali, ammesse alle tecniche di fe-condazione medicalmente assistita di tipo omologo, si collocano almeno altre due categorie di coppie, en-trambe escluse dall’accesso alle tecniche di fecondazione artificiale e, laddove si accolga la tesi sopra ri-chiamata, dallo strumento diagnostico della diagnosi genetica pre-impianto .
In tale prospettiva, il divieto di DGPI sussiste per le coppie che non siano in grado di produrre gameti fecondabili artificialmente , rendendone così necessaria la donazione esterna, e, più in generale, per quelle che non rispondono ai requisiti soggettivi di accesso alle tecniche, perché non sterili o infertili, perché com-poste da persone dello stesso sesso, perché non più in età potenzialmente fertile.
Più in particolare, l’accesso alla diagnosi genetica pre-impianto è precluso alle coppie fertili, ma por-tatrici sane di malattie geneticamente trasmissibili.