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IL CASO TARICCO E IL CONTROLIMITE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE

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Traendo spunto dai dirompenti effetti in malam partem prodotti dalla sentenza Taricco della Corte di Giustizia, il lavoro affronta i tormentati rapporti tra diritto dell’UE e diritto penale, mettendo a nudo le possibili idiosincrasie tra principi costituzionali, fonti sovranazionali e (pronunce delle) Corti in materia penale. In questa prospettiva, si ripropone il dubbio se sia davvero anacronistico insistere in una lettura del principio di legalità in materia penale coerente con le proprie origini, quale presidio a tutela della divisione dei poteri, del principio democratico e della rappresentatività delle opzioni politico-criminali, e se vada derubricato a mero esercizio retorico invocare il rispetto dell’art. 101, co. 2 Cost., la soggezione del giudice soltanto alla legge.

Attraverso il richiamo all’art. 25, co. 2 Cost. e agli artt. 4.2. e 6.3. TUE, 67.1. TFUE e 53 della Carta di Nizza, si pongono quindi le basi argomentative per invocare – a partire proprio dal caso Taricco - il principio della riserva di legge quale controlimite rispetto a quelle limitazioni di sovranità in materia penale che, pur coperte dagli artt. 11 e 117, co. 1 Cost., non promanino da istituzioni sovranazionali legittimate ad imporre obblighi di criminalizzazione, mettendo altresì in luce taluni potenziali risvolti ‘benefici’ di tale ricostruzione al cospetto dell’incombente rischio di una vera e propria ‘anomia penale’.

 

Inspired by the shocking effects in malam partem produced by the Court of Justice ruling on the Taricco case, this work analyzes the tormented relationship between EU law and criminal law, presenting all possible idiosyncrasies among constitutional principles, supranational sources and criminal court rulings. In this perspective, the doubt recurs if it is anachronistic to continue reading the principle of nulla poena sine lege as a safeguard of the separation of powers, of democracy and as representative of the political-criminal operations, but rather this should be seen as a mere rhetorical exercise, invoking art. 101, co. 2 Cost., the judge's subjection only to the law.

Recalling art. 25, co.2 Cost. and artt. 4.2. and 6.3. TUE, 67.1. TFUE and 53 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, there are argumentative bases to invoke – starting from the Taricco ruling – a strict conception of the principle of legality in criminal matters as counterlimit with regard to those limitations of criminal law sovereignty, that, while covered by artt. 11 e 117, co. 1 Cost., have not been emanated from supranational authorities legitimized to enforce criminalization requirements, exposing possible “positive” implications of such a deduction, despite the incumbent risk of a real “criminal law anomie”.

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