Nota a Corte cost. n. 289/2010
SOMMARIO: 1. La sentenza n. 289 del 2010. - 2. Ricostruzione giurisprudenziale e dottrinale del sindacato di costituzionalità delle leggi provvedimento. - 3. Analisi dell’iter motivazionale seguito dalla Consulta. - 4. Osservazioni conclusive.
1. Le ordinanze del 30 ottobre e del 13 novembre 2008 con le quali il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo ha sollevato q.l.c. dell’art. 1, comma 2, della legge regionale dell’Abruzzo del 5 aprile 2007, n. 6 (“Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - un sistema di garanzie per la salute – Piano di riordino della rete ospedaliera”), nonché del punto 5 dell’allegato “Piano di riordino posti letto ospedalieri”, consentono alla Corte costituzionale, con la sent. n. 289/2010, di inserire un ulteriore tassello nella ricostruzione dei caratteri del sindacato costituzionale sulla peculiare categoria delle cc.dd. leggiprovvedimento.
I giudizi amministrativi sottostanti a tali due ordinanze, di analogo tenore, sono stati instaurati da alcune case di cura private accreditate per le prestazioni ospedaliere presso il servizio sanitario regionale che, impugnando la delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 45 del 28 gennaio 2008, recante definizione del tetto massimo invalicabile di spesa per l'anno 2008, nonché la presupposta delibera della Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, nella parte in cui riduce i posti letto assegnati alle case di cura ricorrenti e la delibera n. 18/C del 9 gennaio 2007 di approvazione della proposta del disegno di legge regionale concernente ‹‹linee guida per la redazione del piano sanitario 2007-2009 - un sistema di garanzie per la salute e piano di riordino della rete ospedaliera››, lamentavano l’assunta irrazionale ed illegittima decurtazione dei tetti di spesa, alle stesse riconosciuti, in relazione alle riduzioni operate con la legge regionale n. 6/07 e con l’allegato piano di riordino.