Alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto legge n. 52/2014, convertito in legge con modificazioni, dalla l. n. 81/2014, lo scritto si propone di analizzare la direzione impressa al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia. Lo studio supera immediatamente la riduttiva lettura dell’abolizione degli inservibili manicomi giudiziari sopravvissuti alla riforma epocale determinata dall’entrata in vigore della l. n. 180/1978, quali anacronistiche istituzioni del contenimento e del contrasto alla pericolosità sociale degli infermi di mente che abbiano commesso reato. Nel momento in cui i vecchi manicomi giudiziari vanno lentamente scomparendo quali istituzioni totali, la strada dell’applicazione del nuovo sistema di comminazione delle misure di sicurezza, introdotto dalle Camere con la l. n. 52/2014, lascia emergere, ancora una volta, l’interdipendenza tra gli istituti di protezione sociale in crisi e il risorgere implicito e sinistro di nuove forme di custodialismo. Solo valorizzando il percorso giurisprudenziale della Corte costituzionale e improntando l’interpretazione delle nuove disposizioni da parte della Magistratura di sorveglianza alle esigenze di risocializzazione e terapia del reo infermo di mente, si aprirà una nuova – e forse definitiva - fase per l’umanizzazione delle misure di sicurezza e del trattamento del non imputabile.
The paper explores, on the one hand, the meaning of the reform approved by the Italian Parliament last spring concerning judiciary psichiatric hospitals, on the other hand, it underlines the deep changes involving the treatment of socially dangerous people according to the original provisions of the italian Criminal code. Analyzing the new provisions, the author proposes few concrete interpretative options concerning some doubts, lately arising among the Surveillance Tribunals ruling individual cases on the base of the new discipline. The text emphasizes the determinant challenge of a constitutionally oriented interpretation of the new provisions regarding security measures, provided by articles 222 and 219 of italian criminal code. A new vision of institutional responses to people committing crimes under the influence of mental disturb is finally spreading around and it is developing much deeper than the simple but still necessary condemnation of criminal psichiatric hospitals to oblivion. The next step concerns the concept itself of social dangerousness as an uncertain and theoretically week legal cathegory.