CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 186 del 7 giugno 2011, depositata il 10 giugno 2011, pubblicata in G. U. il 15 giugno 2011
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Previsione che la confisca, obbligatoria, ove non possa essere eseguita direttamente sul prodotto, sul profitto e sui beni utilizzati per commettere l'illecito, ha luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza – Reiezione - Eccepita inammissibilità per incoerenza della motivazione rispetto alla fattispecie concreta – Reiezione - Petitum oscuro ed indeterminato - Inammissibilità della questione.
Atti oggetto del giudizio:
decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 art. 187 sexies
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
(I) In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo della rilevanza, poiché nel giudizio a quo viene in rilievo non soltanto la disposizione del comma 1 dell'art. 187- sexies , ma anche quella del comma 2, in forza della quale detta confisca, ove non eseguibile in modo diretto, può aver luogo per equivalente.