CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 270 del 5 ottobre 2011, depositata il 12 ottobre 2011, pubblicata in G. U. il 19 ottobre 2011
MISURE DI PREVENZIONE – SENTENZA DI ASSOLUZIONE – PENA CONDIZIONALMENTE SOSPESA – GIUDIZIO DI PERICOLOSITA’ – DIFFERENZE TRA GIUDIZIO PENALE E DI PREVENZIONE – MANIFESTA INFONDATEZZA.
Atti oggetto del giudizio:
Art. 530 c.p.p.
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
(I) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 530 c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non contempla una disposizione affine, o una clausola identica, a quella prevista dall’art. 166, 2° co., c.p., dato che in entrambi i casi è sempre possibile per il giudice applicare una misura di prevenzione laddove sussistano in concreto degli elementi probatori da cui desumere la pericolosità dell’agente.
Con l’ordinanza 270/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 530 c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.