LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEL GIUDIZIO COSTITUZIONALE SPAGNOLO: UNA PROSPETTIVA DI DIRITTO COMPARATO
Nota a Tribunal Constitucional spagnolo, ord. n. 90/2010
La questione del potere di sospendere l’efficacia di una legge, già entrata in vigore, sottoposta al giudizio di costituzionalità ad opera del Tribunal Constitucional è stata, di recente, oggetto di un acceso dibattito in Spagna, coinvolgendo tematiche non solo strettamente giuridiche, ma anche più genericamente etiche e sociali. Il quesito principale è sorto dal dubbio sull’esistenza di un potere da parte dell’organo costituzionale spagnolo di sospendere l’efficacia ovvero l’applicazione della legge sottoposta a giudizio di legittimità, pur restando quest’ultima comunque in vigore, sebbene sospesa, fino all’eventuale pronuncia di incostituzionalità.
L’occasione è stata offerta dal ricorso presentato al Tribunal Constitucional spagnolo il 1 giugno 2010 da un gruppo di settanta deputati popolari avverso alcune disposizioni della Ley Orgánica del 3 marzo 2010 n. 2, sulla salute sessuale e riproduttiva e l’interruzione volontaria di gravidanza, pubblicata sul Boletín Oficial dello Stato del 4 marzo 2010, n. 55.
Occorre premettere che l’entrata in vigore di tale legge in Spagna ha suscitato numerose polemiche, perché ha “liberalizzato”, a determinate condizioni, la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza, ampliando il ventaglio dei presupposti legittimanti. A seguito della riforma, infatti, è consentito alle donne di interrompere la gravidanza fino alla quattordicesima settimana di gestazione o fino alla ventiduesima se il feto è gravemente malato. L’interruzione è oggi consentita in Spagna anche per le minorenni, a partire dai sedici anni, pur senza il consenso dei genitori, che dovranno però essere comunque informati. Al contrario, prima della riforma, l’aborto costituiva nell’ordinamento spagnolo ancora un’ipotesi delittuosa. La legge, infatti, si limitava a depenalizzarlo in soli tre casi: lo stupro (fino alla dodicesima settimana), la malformazione del feto (ventiduesima) e il grave rischio per la salute fisica e psichica della madre (nessun limite).
Orbene, con il ricorso presentato dai deputati popolari, veniva richiesto ai giudici costituzionali di dichiarare la nullità ed incostituzionalità di tale legge, nonché di sospendere in via cautelare l’entrata in vigore dei precetti impugnati, in attesa della decisione del Tribunal. Pur non ignorando la dottrina costituzionale secondo la quale la proposizione del ricorso di incostituzionalità non sospende l’esecuzione della legge, a meno che il governo invochi l’art. 161, secondo comma, della Costituzione spagnola (CE) , i ricorrenti sostenevano che l’adozione del provvedimento cautelare richiesto fosse comunque compatibile con la disposizione di cui all’art. 30 della Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) del 3 ottobre 1979, n. 2, dal momento che quest’ultima, nonostante il suo tenore letterale, impedirebbe la sospensione della legge impugnata nel suo complesso, ma non quella di specifiche disposizioni al suo interno. Inoltre, sempre a sostegno della richiesta di sospensione cautelare, si sosteneva l’esistenza degli ulteriori due presupposti legittimanti: ossia, da un lato, il requisito del periculum in mora e, dall’altro lato, l’evidente pregiudizio irreparabile, dato che la conseguenza dell’applicazione della legge avrebbe comportato la perdita di vite umane.