SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La questione di costituzionalità davanti ai giudici comuni. — 3. Il filtro della Cour de cassation e del Conseil d’État. — 4. La QPC davanti al Conseil constitutionnel, fra legge organica e regolamento interno. — 5. Le prime decisioni delle supreme giurisdizioni. — 6. Prime indicazioni dal Conseil constitutionnel. — 7. Osservazioni conclusive (e provvisorie): un giudizio davvero concreto?
1. Introduzione Con l’entrata in vigore, il primo marzo scorso, della Loi organique n. 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’art. 61-1 de la Constitution, la riforma dell(’accesso all)a giustizia costituzionale francese è definitivamente giunta a compimento. L’art. 46-I della Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 jullet 2008 de modernisation des institution de la V République subordinava infatti l’entrata in vigore del nuovo art. 61-1 della Costituzione, che introduce la possibilità di provocare in via di eccezione il giudizio del Conseil constitutionnel sulla legittimità costituzionale delle leggi, a quella della legge organica necessaria alla sua applicazione. A meno di due anni dell’approvazione della riforma costituzionale, dunque, il giudice costituzionale francese ha potuto decidere le due prime questions prioritaires de constitutionnalité ed altre 13 questioni sono attualmente in attesa di essere definite. Nelle pagine che seguono si cercherà di delineare sinteticamente i profili procedurali che caratterizzano questo nuovo tipo di giudizio di legittimità costituzionale, così come definito dalla legge organica citata e tenuto conto dei chiarimenti offerti e delle riserve di interpretazione formulate dal Conseil constitutionnel nella decisione n. 2009-595 DC del 3 dicembre 2009, con cui lo stesso giudice costituzionale, al cui giudizio sono obbligatoriamente sottoposte tutte le leggi organiche prima della loro promulgazione (artt. 46, c. 5 e 61, c. 1 Const.), si è espresso sulla conformità a Costituzione della disciplina dettata dalla legge organica.
Successivamente alcune rapide considerazioni verranno formulate sulle prime decisioni rese in materia da parte della Cour de cassation e del Conseil d’État, che offrono alcune indicazioni interessanti su come i due massimi organi della giurisdizione francese abbiano inteso esercitare il ruolo di «portieri» del giudizio a posteriori che la Costituzione ha assegnato loro, nonché sulle due decisioni del Conseil constitutionnel.
2.La questione di costituzionalità davanti ai giudici comuni. L’art. 1 della legge organica modifica l’Ordonnance n. 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel introducendovi un nuovo capitolo II bis rubricato «De la question prioritaire de constitutionnalité»; l’articolazione di tale capitolo rispecchia le tre fasi del giudizio in via d’eccezione che si svolgono rispettivamente di fronte alle giurisdizioni di merito (Section 1), alla Cour de cassation o al Conseil d’État (Section 2) e infine al Conseil constitutionnel (Section 3). Una prima regola fondamentale posta dalla legge organica è quella che prevede che la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) non possa essere sollevata d’ufficio. Come sottolineato dal Conseil constitutionnel, nella decisione citata (§ 9), su questo punto la legge organica altro non fa che rendere esplicita una soluzione già implicitamente imposta dall’art. 61-1 della Costituzione: priva di riscontro a livello comparato, una simile restrizione trova la sua ratio nella volontà di attribuire alla parte un nuovo diritto, lasciandogli però la libertà di non farne uso, qualora nella sua strategia difensiva ritenga più conveniente puntare su altri strumenti e, in particolare sull’«exception d’inconventionnalité» [cfr. M. GUILLAME, La question prioritaire de constitutionnalité, in www.conseil-constitutionnel.fr, 10]. Il diritto di sollevare una QPC, dunque, è riservato alle sole parti del processo, fra le quali non è chiaro se rientri o meno il pubblico ministero. Fra la concezione propria della giurisprudenza del Conseil constitutionnel che riconduce il pubblico ministero nell’alveo dell’autorità giudiziaria e quella della Corte di Strasburgo che lo considera invece parte del processo, la legge organica sembra tuttavia aver privilegiato questa seconda concezione, disponendo che, quando il pubblico ministero non è parte del processo, la questione deve essergli immediatamente comunicata perché possa far conoscere il suo avviso; con il che la legge organica sembra lasciar intendere che, almeno quando è «partie principale», cioè essenzialmente nei giudizi in materia penale, il pubblico ministero dispone della facoltà di proporre una QPC [cfr. J. ROUX, La question prioritaire de constitutionnalité à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2009, in Revue du droit public, 2010, 243-244]. La QPC può essere presentata di fronte a tutte le giurisdizioni che dipendono dalla Corte di cassazione o dal Consiglio di Stato, con la sola eccezione delle Corti d’assise. Tale restrizione, che risponde da una parte ad un giudizio di inadeguatezza di questo giudice, in ragione della sua composizione, a svolgere il primo «filtro» sull’ammissibilità della questione, dall’altra alla preoccupazione di un utilizzo a fini dilatori della QPC soprattutto davanti alle Corti d’assise, è stata considerata dal Conseil constitutionnel non in contrasto con il diritto riconosciuto dall’art. 61-1 della Costituzione: la QPC potrà infatti essere proposta prima, nel corso dell’istruzione penale che precede il processo, oppure dopo, in sede d’appello contro una decisione resa dalla Corte d’assise in primo grado o di ricorso in cassazione contro una decisione resa in sede d’appello (§ 10 dec. cit.).