SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I diversi interessi ricompresi nella formula del rispetto dovuto ai morti. – 3. La rigidità della soluzione francese: genesi e vicende dell’amendement Montand. – 4. La soluzione italiana: le indicazioni della giurisprudenza nel silenzio del legislatore.
1. Introduzione
Con la décision n° 2011-173 QPC, il Conseil constitutionnel ha ritenuto conforme à la Constitution il cd. amendement Montand, cioè la disposizione del Code civil che, nell’ambito delle azioni volte all’affermazione o alla contestazione del legame di filiazione, fa divieto di sottoporre alla prova genetica la persona deceduta che, da viva, non vi abbia espressamente acconsentito .
Dei due profili di incostituzionalità prospettati, quello relativo alla disparità di trattamento fra uomini e donne – la legge avvantaggerebbe gli uomini poiché è la paternità che generalmente si prova attraverso la prova genetica, laddove per la maternità vale la prova della gestazione – viene (giustamente) liquidato dal giudice costituzionale rilevando che, dal momento che la disposizione non distingue fra uomini e donne, «la circonstance que les dispositions contestées, relatives à la preuve de la filiation par l’identification au moyen des empreintes génétiques, trouvent principalement à s'appliquer lorsque la filiation paternelle est en cause ne saurait être regardée comme une différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi».