1. Il d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, recante l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, è stato emanato in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, che aveva delegato il Governo appunto ad emanare decreti legislativi, con riguardo all’attuazione dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione, che stabilissero i princìpi generali per l’attribuzione agli enti territoriali di un proprio patrimonio. La specifica norma di delega va ricollegata a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 42, che, nell’indicarne l’ambito di intervento, ha previsto che essa rechi la disciplina dell’attribuzione di un proprio patrimonio agli enti territoriali.
L’attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli enti locali trova il suo fondamento nell’art. 119, sesto comma, della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante la riforma del Titolo V della Carta, il quale prevede l’attribuzione di un patrimonio a regioni, comuni, province e città metropolitane. Rispetto alla formulazione originaria dell’art. 119, la riforma del 2001 utilizza la nozione di “patrimonio” in luogo di quella di “demanio” e prevede l’attribuzione di un proprio patrimonio non solo alle regioni, bensì a tutti i livelli territoriali (cfr. G. Fransoni - G. Della Cananea, Art. 119, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, vol. III, Torino, 2006, 2375).