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Gli effetti del giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della Corte Costituzionale

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GIUDICATO “EUROPEO” E GIUDICATO PENALE ITALIANO: LA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
di Giovanni Canzio

SOMMARIO: 1. Il “caso Dorigo”. – 2. Le preclusioni del giudicato e le soluzioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità. - 3. La sent. 113/2011 della Corte costituzionale. – 4. Le prospettive de jure condendo.

1. - Prima di passare a una valutazione del recente intervento, dichiaratamente “additivo” e “di principio”, della Corte costituzionale - sent. 113/2011 -, vale la pena di ricostruire le tappe più significative della lunga e travagliata vicenda processuale di Paolo Dorigo.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della Corte d’assise di Udine in data 3.10.1994 alla pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione, la Commissione - non la Corte - europea dei diritti dell’uomo, con rapporto del 9 settembre 1998, recepito dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa con decisione del 15 aprile 1999 (Risoluzione interinale DH[99]258), all’epoca equivalente alle sentenze della Corte europea, accoglieva il ricorso del Dorigo, dichiarando la mancanza di equità del processo celebrato nei suoi confronti, a causa della violazione dell’art. 6 § 3 lett. d CEDU.
L’accusato, infatti, non aveva potuto esercitare il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sicché la condanna era fondata solo sulle dichiarazioni etero-accusatorie di coimputati mai esaminati in contraddittorio, i quali s’erano avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere.
Il Comitato dei ministri più volte constatava l’inadempienza dell’Italia all’obbligo di dare esecuzione alla citata decisione e di riaprire il processo nei confronti del Dorigo, invitando le autorità italiane ad adottare, nel più breve tempo, le misure che permettessero di eliminare le conseguenze della violazione e deplorando il fatto che, dopo molti anni dalla constatazione della violazione, non fosse stata ancora adottata alcuna misura, benché «la réouverture de la procédure incriminée reste le meilleur moyen d’assurer la restitutio in integrum dans cette affaire» (Risoluzioni interinali del 19.2.2002, del 10.2.2004 e del 12.10.2005).
La persistente inottemperanza, da parte delle autorità italiane, alla decisione nell’ affaire Dorigo c. Italie veniva altresì censurata dall’Assemblea parlamentare con Rapporto n. 11020 (2006), con Raccomandazione n. 1764 (2006) e con Risoluzione n. 1516 (2006) del 2.10.2006, in cui si deplorava la prolungata inerzia dell’Italia, che, nonostante i numerosi solleciti dell’Assemblea e del Comitato dei ministri, non aveva preso alcuna misura al fine di ripristinare il diritto del ricorrente a un processo equo mediante la riapertura del processo medesimo.
 

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