1. A seguito delle consultazioni elettorali regionali svoltesi lo scorso mese di marzo, si e? prospettata, nel Lazio e in Puglia, la possibilita? che le coalizioni vincenti potessero fruire del c.d. “doppio premio” di maggioranza - consistente in una quota aggiuntiva di seggi da assegnare alla lista regionale che avesse conseguito la maggiore cifra elettorale - previsto dalla normativa statale recepita nei sistemi elettorali delle due regioni interessate. Si tratta del meccanismo di attribuzione di seggi consiliari che e? stato introdotto dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (“Nuove norme per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”, c.d. “Tatarellum”) che, insieme alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”), e? recepita in alcune delle leggi elettorali regionali entrate in vigore nella fase successiva ai nuovi statuti.
Il 29 aprile l’Ufficio elettorale presso la Corte di Appello di Bari ha deciso di non attribuire gli 8 seggi aggiuntivi, lasciando il numero dei componenti del Consiglio a 70, come stabilito dallo statuto regionale. Nello stesso giorno i magistrati competenti dell’Ufficio elettorale presso la Corte di Appello di Roma hanno preso una decisione di segno opposto, che ha portato il numero dei seggi consiliari a 73 anziche? 70, come invece sarebbe previsto, anche in questo caso, dalle disposizioni statutarie. Si comprende agevolmente come tali decisioni suscitino enorme interesse, in quanto determinanti l’ampliamento, nel Lazio, ed il restringimento, in Puglia, della base consiliare della maggioranza. In nessuno dei due casi, tuttavia, l’attribuzione o meno del premio ha pregiudicato in modo decisivo le maggioranze configuratesi con le elezioni, anche se in Puglia, la coalizione vincente vede ridotta in modo considerevole la differenza di seggi rispetto all’opposizione (39 a 31) e fa presagire non poche difficolta? per il governo della Regione. Nell’imminenza della messa a regime delle rinnovate assemblee regionali, pare opportuno riflettere sulle forme di governo delle Regioni, di cui i sistemi elettorali costituiscono parte integrante, con l’obiettivo, nei casi specifici del Lazio e della Puglia, di comprendere quali siano state le motivazioni di natura giuridica per le quali si e? giunti a decisioni divergenti. Nelle more della pubblicazione delle decisioni dei competenti Uffici elettorali di Roma e di Bari, il tentativo e? di verificare se, al di la? di possibili sottostanti ragioni di opportunita? politica, il motivo dell’assegnazione, nel caso del Lazio, e della mancata concessione, nel caso della Puglia, del premio di governabilita?, risieda nelle disposizioni delle rispettive leggi elettorali regionali, considerato il rinvio di queste alle leggi statali in materia e tenendo conto della relativa disciplina statutaria.
2. A tal fine, e? opportuno ricordare che il contesto normativo di riferimento e?, per l’appunto, costituito da un triplice livello di fonti: statuto regionale, legge elettorale statale, legge elettorale regionale. E’ noto infatti che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 (“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”), ha ridefinito, a livello regionale, le competenze legislative in materia elettorale, distribuendole tra l’ambito statutario e l’ambito della legge regionale. L’art. 123 Cost., come modificato dall’art. 3 della legge cost. n.1 del 1999, stabilisce inoltre che “ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo”, nella quale innegabilmente rientra l’individuazione del numero dei consiglieri regionali. Inoltre l’art. 122 Cost. riformato prevede che “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita? e di incompatibilita? del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche? dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”. La legge di riforma costituzionale del 1999 infine, all’art. 5, ha dettato una disciplina transitoria “fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali”, la quale dispone che l’elezione del Presidente della Giunta regionale sia contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali, rinviando a tal fine alle “modalita? previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”, con implicito riferimento alle gia? menzionate leggi nn. 108 del 1968 e 43 del 1995. Quest’ultima, com’e? noto, ha introdotto un sistema elettorale proporzionale a maggioranza variabile, che combina una quota proporzionale pari ai quattro quinti dei componenti del Consiglio regionale, ed una quota maggioritaria per la parte restante dei seggi, per la quale e? prevista l’elezione con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (c.d. “listini”) collegate alle liste provinciali. Per il quinto dei seggi assegnati con sistema maggioritario, la legge dispone inoltre l’attribuzione di un premio che varia a seconda della percentuale di seggi conseguita dalla coalizione collegata al candidato Presidente risultato vincitore. Nel caso in cui tale percentuale sia pari o superiore al 50% dei seggi del Consiglio, la quota maggioritaria assegnata ammonta al 10% dei seggi, mentre il restante 10% viene assegnato, con sistema proporzionale, alle liste non collegate alla lista vincente. Si tratterebbe cosi? di una sorta di “premio dimezzato”, criticabile perche? paradossalmente penalizza le coalizioni che a livello circoscrizionale ottengono molti voti. Se, al contrario, e? stata conseguita una percentuale inferiore al 50% dei seggi del Consiglio, la quota assegnata e? del 20%, corrispondente all’intero “quinto” eletto con sistema maggioritario. Oltre a tale meccanismo variabile di assegnazione della quota maggioritaria, la legge n. 43 del 1995 ha previsto la possibilita? di assegnare “seggi aggiuntivi”, rispetto al numero predefinito dei componenti del Consiglio, al fine di consentire alla coalizione vincente di ottenere un c.d. “doppio premio”, o “premio di governabilita?”, corrispondente al 55% del totale dei seggi del Consiglio, nel caso in cui la coalizione vincente abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40%, oppure del 60% dei seggi, qualora la cifra elettorale conseguita sia pari o superiore al 40% (art. 3, 2 c., legge n. 43 del 1995).