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KOCH C. GERMANIA: LA CORTE DI STRASBURGO AFFERMA IL DIRITTO A VEDERE ESAMINATO NEL MERITO LA RICHIESTA DI SUICIDIO ASSISTITO DEL PROPRIO CONIUGE

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Sommario: 1. Introduzione. 2. La violazione del diritto ad un esame nel merito della questione. 3. Spunti dal caso Koch c. Germania per l’ordinamento italiano.

1. Introduzione
La recente sentenza della Corte di Strasburgo Koch c. Germania  in materia di diritto all’assistenza al suicidio ha stabilito che il rifiuto dei giudici tedeschi di esaminare nel merito la domanda del ricorrente di ottenere l’autorizzazione all’acquisto di un farmaco letale per consentire alla moglie gravemente malata una morte dignitosa, costituisce una violazione del suo diritto alla tutela della vita privata di cui all’art. 8 Cedu.
La pronuncia è interessante perché utilizza argomenti di natura processuale per ampliare la tutela assicurata dall’art. 8 Cedu e per precisare il ruolo rispettivamente degli Stati membri della Convenzione e della Corte Edu in materie nelle quali gli ordinamenti nazionali non hanno raggiunto una posizione condivisa.
La decisione, invece, non si discosta in maniera significativa dalla precedente giurisprudenza della Corte sulla questione sostanziale prospettata dal ricorso, e cioè sul diritto a decidere la propria morte in modo autodeterminato, e ribadisce alcuni principi affermati nei casi Pretty c. Regno Unito e Haas c. Svizzera che verranno brevemente richiamati.

2. La violazione del diritto ad un esame nel merito della questione
La vicenda che conduce al ricorso davanti alla Corte Edu ha inizio nel novembre 2004 con la richiesta di una cittadina tedesca, gravemente malata, all’Istituto federale per i farmaci di essere autorizzata a procurarsi la dose letale di un farmaco che le avrebbe consentito di togliersi la vita nella sua abitazione familiare.
L’Istituto federale rifiutava tale autorizzazione, sostenendo che a norma del diritto interno avrebbe potuto concederla solo per assicurare la sopravvivenza di una persona e non per aiutarla a togliersi la vita, e rigettava anche il successivo ricorso amministrativo presentato dalla donna e da suo marito; poco dopo la donna decideva di recarsi in Svizzera con il marito, dove si è tolta la vita nel febbraio 2005, assistita dall’associazione Dignitas.
Poco dopo, nell’aprile del 2005, il marito ha agito in via giurisdizionale per ottenere il riconoscimento dell’illegittimità della decisione dell’Istituto per i farmaci ma sia il tribunale amministrativo di Colonia sia la Corte amministrativa d’appello hanno dichiarato inammissibile il ricorso, sostenendo che il ricorrente a norma del diritto nazionale e dell’articolo 8 Cedu non potesse invocare diritti propri, né avesse titolo a proseguire il ricorso presentato dalla moglie successivamente deceduta .

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