1. Il consenso informato nelle fonti normative ordinarie.
Il tema del consenso informato si è affermato in via giurisprudenziale e legislativa: esso non trova infatti espressa previsione nel testo costituzionale, sebbene -come si vedrà- la Corte costituzionale abbia rinvenuto ad esso solidi fondamenti nel testo costituzionale.
Se l’ingresso giuridico nell’ordinamento italiano viene fatto risalire ad un pronuncia giurisdizionale in cui si è affermata l’autodeterminazione della persona quale regola fondamentale della relazione medico-paziente , le prime indicazioni normative –sempre riferite all’ambito nazionale - si traggono dal Codice deontologico medico del 1995, che all’art. 30, comma 1, stabiliva che “il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate”: definizione che mette in luce prevalentemente l’aspetto informativo e lascia invece in ombra la dimensione complementare e coessenziale, come meglio si dirà, consistente nella libertà riconosciuta al destinatario dell’informazione di far conseguire ad essa una decisione in ordine all’intervento medico da realizzare.
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PROFILI GIURIDICI DEL CONSENSO INFORMATO: I FONDAMENTI COSTITUZIONALI E GLI AMBITI DI APPLICAZIONE
- di: Emanuele Rossi