SOMMARIO: 1. Modello costituzionale e modello legislativo. 2. Diversità di controlli e garanzie tra decreto-legge e ordinanze di protezione civile. 3. Limiti all’esercizio del potere d’ordinanza. 4. Il sindacato della Corte costituzionale sui presupposti del decreto-legge e del giudice amministrativo su quelli delle ordinanze di protezione civile. 5. Limiti del sindacato politico per la Corte costituzionale e per il giudice amministrativo.
1. Modello costituzionale e modello legislativo
Il Costituente, lungi dall’ignorare l’esigenza di disciplinare l’emergenza e il conseguente stato di necessità da questa determinato, ha predisposto un vero e proprio modello costituzionale per farvi fronte. Questo riposa sulle previsioni contenute negli artt. 77, 78 e 126 della Carta fondamentale. In particolare gli artt. 78 e 126 Cost. rappresenterebbero delle situazioni straordinarie speciali e quindi meritevoli di una disciplina ad hoc. Mentre l’art. 77 Cost. assurge al rango di “centro di riferimento delle emergenze innominate” , mediante la previsione di una “norma attributiva della competenza straordinaria” all’esercizio provvisorio della funzione legislativa .