1. Ad un anno dall’approvazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” sono intervenute tre novita? normative rilevanti, quali l’approvazione del regolamento della Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, l’adozione dello schema di decreto legislativo sull’attribuzione a comuni, province, citta? metropolitane e regioni di un loro patrimonio (c.d. federalismo demaniale) e, nel frattempo, la legge 196/2009 sulla riforma della contabilita? e finanza pubblica. E? opportuno oggi, alla luce di queste novita? normative, compiere alcune riflessioni sullo stato di attuazione dell’art. 119 Cost., che costituisce uno dei nodi fondamentali nel processo di valorizzazione del principio autonomistico delineato dal Titolo V della Costituzione. L’aspetto delle relazioni intergovernative finanziarie su cui giova soffermarsi in questa sede attiene particolarmente agli elementi procedurali previsti per la definizione dei decreti legislativi e alla loro corrispondenza ai principi collaborativi delineati dalla legge n. 42. La cronaca delle suddette novita? normative consente, tra l’altro, di verificare il rendimento del modello cooperativo espresso dal Titolo V e dall’art. 119 Cost., alla cui attuazione la legge in questione e? dichiaratamente rivolta.
Il 13 aprile 2010 la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale ha approvato il proprio regolamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 42. L’approvazione del regolamento della Commissione consente l’avvio dei lavori dell’organo chiamato ad esprimere pareri sugli schemi di decreto legislativo presentati dal Governo in attuazione del c.d. “federalismo fiscale” (art. 3, legge n. 42). In ordine cronologico, il primo schema di d. lgs. su cui la Commissione dovra? pronunciarsi riguarda il c.d. federalismo demaniale, in attuazione dell’art. 19 della legge. L’istituzione di un’apposita Commissione parlamentare bicamerale con funzioni consultive sugli schemi di decreto legislativo in materia di “federalismo fiscale” rappresenta un profilo di forte valorizzazione dell’apporto parlamentare nel procedimento di delegazione. La previsione di una Commissione ad hoc e? frutto delle istanze fatte valere dall’opposizione parlamentare nel dibattito che ha condotto all’approvazione della legge n. 42 ed e? volta a mantenere viva la dialettica con il Governo, responsabile dell’adozione dei decreti, e dell’altra parte interessata, rappresentata dal sistema delle autonomie, rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2, comma 5, “il Governo assicura piena collaborazione”. La Commissione parlamentare per il federalismo fiscale si inserisce in una rete di organismi misti paritetici definiti dalla legge n. 42, che concorrono alla determinazione dei decreti legislativi attuativi della legge stessa. Si tratta di una modalita? di procedimentalizzazione del principio di leale collaborazione verticale in materia finanziaria, in linea con una tendenza propria del nostro regionalismo a partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso – avallata anche dal giudice costituzionale (cfr. a titolo esemplificativo sentt. 231/2005, 270/2005, 133/2006 sul riparto delle competenze e impiego delle risorse) – e peraltro comune alle forme di Stato composte contemporanee. La Commissione e? coadiuvata da un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, previsto all’art. 3, quarto comma della legge n. 42 - al fine di assicurare adeguate funzioni di raccordo - formato da dodici soggetti nominati dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata, con il compito di fornire pareri e di svolgere audizioni qualora la Commissione lo richieda. Nella rete degli organismi collaborativi va ricondotta anche la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, prevista dall’art. 4 della legge che coadiuva l’esecutivo nella predisposizione degli schemi di decreti legislativi. Istituita con DPCM del 3 luglio 2009 presso il Ministero dell’economia e delle finanze, e? composta da quindici rappresentanti tecnici dello Stato, vale a dire dei ministeri competenti alla predisposizione degli schemi dei decreti delegati, e da quindici rappresentati tecnici delle autonomie territoriali. Essa esercita funzioni consultive e costituisce la “sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie”, ex art. 4, comma 2, della legge. Infine l’art. 5 della legge n. 42 istituisce la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell’ambito della Conferenza unificata, composta da rappresentati dei diversi livelli di governo, quale “organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica”. 2. La collaborazione organica in materia di finanza degli enti territoriali, prevista dalla legge n. 42, richiama alcune esperienze del diritto comparato in cui sono parimenti previsti organismi a composizione mista, come nei casi spagnolo (Consiglio di politica fiscale e finanziaria) e tedesco (Consiglio di pianificazione finanziaria) per la definizione delle politiche di finanza territoriale e di bilancio. Nell’ordinamento spagnolo, in particolare, il Consiglio ha funzione deliberativa, giungendo a predisporre l’accordo quinquennale sul sistema di finanziamento delle Comunita? autonome, sulla cui base viene approvata la legge organica di riferimento (LOFCA), mentre, nell’ordinamento tedesco, l’organo ha funzioni consultive, inserendosi comunque in un assetto collaborativo definito a livello costituzionale e segnato dalla presenza del Senato federale (Bundesrat) che presiede a tutte le decisioni in materia finanziaria che interessano i La?nder. Alla luce di queste considerazioni, il contesto in cui si definisce la collaborazione finanziaria nell’ordinamento italiano presenta alcuni nodi problematici. Innanzitutto va segnalato il ruolo della Commissione parlamentare che e?, in primo luogo, un organismo a termine che esaurisce il suo mandato una volta che si sia completata la fase transitoria prevista dalla legge (art. 3, comma 7). Essa inoltre non rappresenta la sede privilegiata del confronto tra i portatori dei vari interessi in gioco, vale a dire Governo e autonomie territoriali. Questa sede si colloca al di fuori del Parlamento ed e? individuabile nella Conferenza unificata che deve elaborare un’intesa con il Governo per l’adozione degli schemi di decreto legislativo.