SOMMARIO: 1. Premessa. Lo “statuto della parità” nella rappresentanza politica – 2. L’integrazione della rappresentanza e il ruolo della giurisprudenza amministrativa e costituzionale – 3. La giurisprudenza costituzionale tra divieti di azioni positive ed eguaglianza dei punti di partenza – 4. Riflessioni conclusive.
1.Premessa. Lo “statuto della parità” nella rappresentanza politica
Nel biennio 2011-2012 il principio del riequilibrio della rappresentanza politica e delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive ha ottenuto un incisivo riconoscimento da parte della giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2012 ma anche le pronunce del Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 4502 del 27 luglio 2011 e n. 3670 del 21 giugno 2012 hanno sottolineato la natura precettiva delle disposizioni riguardanti l’equilibrio dei sessi nella formazione degli organi di governo delle Regioni, evidenziando come il carattere politico e la relativa discrezionalità di simili scelte devono sottostare ai principi di natura giuridica posti dal legislatore, in ossequio ad esplicite disposizioni costituzionali .
Nel nostro ordinamento il principio dell’equilibrio dei sessi nella rappresentanza politica e nell’accesso alle cariche elettive è affidato alle riforme legislative e costituzionali che, pur con notevole ritardo rispetto ad altre esperienze del diritto comparato, configurano lo “statuto della parità” nella rappresentanza politica .