Sommario : 1. Il rapporto tra forma di stato e forma di governo secondo l’opinione tradizionale ancora prevalente. Favore per una diversa concezione più aggiornata ed attenta alla democraticità del sistema. - 2. Principio democratico e disciplina elettorale : l’investitura popolare della maggioranza e del Governo. - 3. Formazione dell’Esecutivo, scioglimento delle Camere e ruolo del Presidente della Repubblica. - 4. Confronto tra l’opinione del Maestro a cui si rende onore e quella, in rispettoso dissenso, di un allievo.
1. Il rapporto tra forma di stato e forma di governo secondo l’opinione tradizionale ancora prevalente. Favore per una diversa concezione più aggiornata ed attenta alla democraticità del sistema.
L’opinione ancora dominante fra i costituzionalisti delinea come segue il rapporto esistente nell’ordinamento italiano tra la forma di stato democratica e la forma di governo parlamentare (o, se si preferisce, fra la sovranità popolare e il sistema politico-istituzionale).
In sintesi, secondo molti studiosi , la volontà che i cittadini manifestano con il voto è diretta soltanto ad eleggere i membri del Parlamento, per rinnovarne la composizione. Le regole elettorali vigenti, subordinate alla Carta costituzionale, non sono in grado di attribuire al Presidente del Consiglio e all’Esecutivo una legittimazione popolare autonoma, distinta da quella che spetta in via esclusiva alle Camere. Le alleanze e le singole forze politiche, i deputati e i senatori (esenti da vincoli di mandato), i gruppi che costituiscono le ‘proiezioni’ parlamentari dei partiti, la Camera e il Senato, organi della rappresentanza democratica, sono del tutto liberi nei loro comportamenti politici e istituzionali, salvo il doveroso rispetto della Costituzione e delle norme regolamentari.
Ne deriva che non sono immaginabili maggioranze precostituite in modo vincolante dal suffragio dei cittadini, e ogni Governo, anche se trae origine da un risultato elettorale incontrovertibile, potrebbe non ricevere la fiducia parlamentare o vedersela revocata in qualsiasi momento, essere pacificamente sostituito in corso di legislatura da un altro Ministero, per ipotesi guidato da un diverso Presidente del Consiglio, sorretto da una maggioranza difforme e promotore di un indirizzo politico differente da quelli suggellati dal voto popolare.
A sua volta il Presidente della Repubblica, esercitando senza forzature il ruolo di garante del buon funzionamento del sistema costituzionale, può soltanto assecondare le decisioni legittime degli attori politico-istituzionali e, fra l’altro, non è abilitato a sciogliere le Camere prima della scadenza naturale finché le due Assemblee si dimostrano in grado di esprimere una maggioranza idonea a sorreggere con la fiducia un qualsiasi Governo .