SOMMARIO: 1. Enunciazione del tema. – 2. La costituzione è una specie del genere legge. – 3. Mancato superamento, da parte dello Zagrebelsky, delle inadeguatezze riscontrate nell’attuale diritto e scienza giuridica. – 4. Adeguamento del diritto e della scienza giuridica alla realtà ed esigenze umane ispirato dagli elementi recuperati della definizione celsina del diritto. – 5. Critica di tesi dello Zagrebelsky sul rapporto fra diritto e morale e sulla sovranità popolare.
1. – Ho sempre ritenuto – mi pare a lungo in assenza di significativi contrasti nella dottrina – che la costituzione sia una legge, cioè una specie del genere indicato con questo segno. L’opinione era condivisa ed è stata espressa dagli stessi costituenti, i quali, nel comma conclusivo (XVIII, 4) delle Disposizioni transitorie e finali della costituzione, la qualificarono «Legge fondamentale della Repubblica»1. La communis opinio è stata tuttavia recentemente contestata da parte di costituzionalisti, tra i quali Gustavo Zagrebelsky ne ha elaborato una diffusa critica in un suo libro, avente senza dubbio rilievo nell’attuale panorama degli studi giuridici2.